«Frodi al limite della sussistenza, Moggi agiva anche per sé. Ma qui indagavano solo su di lui»
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NAPOLI - C’è un passaggio davvero illuminante delle motivazioni della sentenza Calciopoli: a pagina 549 e 550 la Casoria scrive sull’esclusione della Juventus come responsabile civile dei danni provocati alle altre squadre. Ed è un discorso che vale anche per Lazio e Fiorentina, anche se con toni diversi: Moggi era un dipendente del club, Lotito e della Valle i padroni.
«Nel caso in esame la liquidazione del danno è questione problematica, per il peso nella relativa valutazione che ha l’ambiente nel quale sono stati commessi i reati, pervaso da meccanismi di difesa per tempo dai presunti torti». Ovvero chiamavano tutti, quindi occhio a chiedere danni. E poi: «
Sul versante passivo, il Tribunale stima che non può essere accolta la domanda nei confronti del responsabile civile Juventus spa, sotto il profilo della frattura del rapporto organico con il datore di lavoro, generata dall’esercizio da parte di Moggi di un potere personale avente manifestazioni esteriori esorbitanti dall’appartenenza alla società , noto come tale ai competitori, messi infatti in allarme, così come ampiamente dimostrato dagli atti del processo, dalle caratteristiche del suo potere, da tutti indistintamente i competitori primieramente collegato all’universo dei calciatori rappresentati dalla Gea».
Insomma per la corte Moggi agiva anche per confermare il suo potere di re del mercato, a prescindere dal suo ruolo nella Juventus. Ma di più con chiarezza ecco le poche righe che mettono un suggello al tutto: «
Né può essere trascurato il dato del ridimensionamento della portata dell’accusa che deriva dalla parzialità con la quale sono state vagliate le vicende del campionato 2004-2005, per correre dietro soltanto ai misfatti di Moggi, dei quali sono state accertate modalità , quanto alle frodi sportive, al limite della sussistenza del reato di tentativo, con conseguente ulteriore difficoltà di aggancio alla responsabilità del datore di lavoro». Insomma: i fatti sono così labili e tale è la parzialità dell’indagine che condiziona anche il giudizio sulla legittimazione di chi vuol chiedere i danni. E d’altronde visto che telefonate per griglie e arbitri le facevano tutti…
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