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Alta Corte Coni: «Su radiazione Moggi decida la Figc»

Alta Corte Coni: «Su radiazione Moggi decida la Figc»
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© Foto Liverani
 
Giudicato "inammissibile" il quesito procedurale presentato dalla Federcalcio sulla titolarità della radiazione di 42 tesserati, tra i quali l'ex dg della Juve
ROMA, 1 febbraio - L'Alta Corte di giustizia del Coni ha giudicato "inammissibile" il quesito procedurale presentato dalla Federcalcio sulla titolarità della radiazione di 42 tesserati, tra i quali Luciano Moggi. "Non possiamo dare pareri - è in sintesi il responso della Corte - su controversie per le quali ci sia una procedura avanti a organi della giustizia sportiva o in ordine alla quale vi sia la possibilità di ricorrere alla stessa Alta Corte". Giovedì, con ogni probabilità, l'argomento verrà affrontato in occasione del Consiglio federale.
 
IL COMUNICATO - Questo il testo integrale del comunicato dell'Alta Corte di Giustizia del Coni: "L’Alta Corte di Giustizia sportiva composta dal Presidente, Riccardo Chieppa, e da Alberto De Roberto, Giovanni Francesco Lo Turco, Massimo Luciani, e Roberto Pardolesi, Relatore, su richiesta di parere della FIGC, tramite il CONI (trasmessa a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva il 19 gennaio 2011), udito il Relatore Prof. Roberto Pardolesi, vista la documentazione trasmessa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella adunanza del 27 gennaio 2011 ha emesso il seguente parere. Con atto in data 17 gennaio 2011, indirizzato al CONI con nota della Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC, in pari data, trasmesso a questa Alta Corte in data 19 gennaio 2011, il Presidente della FIGC richiede il parere dell’Alta Corte sul quesito riassunto in appresso: Posto che: l’art. 14, comma 2, del Codice di giustizia sportiva vigente fino al 30 giugno 2007 prevedeva che l’organo di giustizia sportiva, qualora avesse considerato di particolare gravità l’infrazione, irrogando la sanzione massima di cinque anni, avrebbe potuto proporre al presidente Federale la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; il successivo codice di giustizia sportiva, emanato il 21 giugno 2007 (ed entrato in vigore, ai sensi dell’art. 54, il 1° luglio 2007), adeguandosi all’art. 3 (già art. 18) dei principi fondamentali degli statuti federali del CONI, che prevede la netta separazione tra gli organi di gestione sportiva e gli organi della giustizia sportiva, ha modificato il su citato art. 14, attribuendo soltanto a questi ultimi il potere di adottare il provvedimento in preclusione; su alcune proposte preclusive formulate in vigenza del precedente codice, i competenti organi federali non hanno assunto decisioni; in assenza di disposizioni transitorie sul punto, si è chiesto alla Corte di giustizia federale di esprimere un parere interpretativo; la Corte di giustizia federale ha ritenuto che la Federazione non potesse che prendere atto delle decisioni a suo tempo assunte dagli organi di giustizia sportiva, sì che il provvedimento di preclusione deve ritenersi implicito, quale effetto ex lege della proposta, con la conseguenza che la FIGC deve limitarsi a effettuare agli interessati le comunicazioni circa l’intervenuta applicazione, nei loro confronti, della preclusione; tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se considerate le implicazioni che i provvedimenti preclusivi hanno in altri ordinamenti sottoposti al controllo del CONI; tenuto conto del su richiamato principio di separazione dei poteri; considerato che la mera presa d’atto da parte degli organi federali impone, quanto meno nella sua fase esecutiva, una valutazione di conformità al dettato dell’art. 4.1 (rispetto del contraddittorio) dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI, un tale operato sia in linea con detti principi e con ogni altro principio generale sancito dall’ordinamento statale.

DIRITTO 1.- Ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) del Codice dell’Alta Corte di giustizia sportiva, l’Alta Corte non può rendere parere “su una controversia in atto per la quale sia stata avviata una procedura avanti a organi della giustizia sportiva o in ordine alla quale vi sia la possibilità di proporre ricorso all’Alta Corte”. Come più volte rimarcato in precedenza da questa Corte, il Codice ha così inteso differenziare nettamente le competenze consultive e quelle giustiziali dell’Alta Corte, del resto disciplinate da due diversi Titoli del Codice (II e III). La possibilità, anche semplicemente astratta, di un successivo coinvolgimento dell’Alta Corte nell’esercizio delle attribuzioni disciplinate dal Titolo II del Codice preclude qualsivoglia pronuncia in sede consultiva, che potrebbe risolversi in un autentico pre-giudizio sulla concreta controversia che essa potrebbe poi trovarsi a dover scrutinare. 2.- La richiesta di parere si riferisce a situazioni pregresse, circoscritte a casi già verificatisi e individuabili, rimasti senza specifica determinazione e soprattutto senza un espresso completamento procedurale: quindi - quale che possa essere la soluzione adottabile -, con possibilità di successiva tutela avanti a questa Alta Corte, tenuto anche conto della rilevanza della questione. In effetti, sono in discussione le modalità di irrogazione della misura sanzionatoria più grave dell’ordinamento sportivo, con preclusione della possibilità, per il destinatario, di tornare a far parte dell’ordinamento stesso. Ciò implica che sarebbero attinti diritti indisponibili dell’interessato, cui consegue, ex art. 1, comma 2, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, la legittimazione a proporre ricorso innanzi alla Corte stessa. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Commenti

  • vito686502/02/2011 14:14:21
    x marco4
    sogna sogna
  • MARCO402/02/2011 13:57:27
    x vito6865
    di chi stai parlando del milan
    sceso in serie b per imbrogli?
  • SportivObiettivo02/02/2011 12:14:05
    E` GIA` RADIATO!
  • luisun02/02/2011 11:39:17
    Se La Juve , in questi ultimi anni, avesse vinto scudetti, coppe Italia e coppe dei campioni, avreste continuato a parlare di calciopoli?
    La colpa è sempre degli altri. Questo ci aiuta a vivere.
    Per maxitaly69
    La richiesta di risarcimento danni la fai tu?
    Avanti direttore!!!! Per la giustizia! o per la vendita?
  • vito686502/02/2011 11:34:58
    ieri oggi sempre grandissimo luciano moggi
    moggi torna alla juve
    e facci una grandissima squadra come in passato
    via marmotta e del neri
  • vito686502/02/2011 11:32:06
    x malakka
    se la società juve non si decide a portare
    la figc in tribunale altro che 9 mesi
    ci faranno aspettare tutta la vita
    e i veri imbroglioni cioè l'inter la farà franca come al solito
  • burgnich02/02/2011 11:32:03
    state calmi..che poi il vostro fegato rimane ingrossato come negli ultimi 5 anni
  • vito686502/02/2011 11:25:00
    io mi chiedo quando radieranno i veri imbroglioni
    cioè la seconda squadra di milano
  • vito686502/02/2011 11:24:11
    x juvenewage
    chi non ama moggi non ama la juve
    quindi se preferisci puoi anche tifare la seconda squadra di milano
    non sappiamo che farcene di tifosi come te
    noi siamo 14milioni
    quindi uno piu uno meno è uguale
  • LeRoiMichel02/02/2011 11:20:33
    Federazione Inter Giuoco Calcio,

    dal 2006 la barzelletta più simpatica d'italia.
     
     
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