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«Se il Tnas rifiuta il giudizio c’è l’Alta Corte. E' meglio»

Il professor Lubrano: «La posizione della Juventus è forse più vicina alle comptenze dell’Alta Corte. Ma resta spianata la strada per il Tar»

«Se il Tnas rifiuta il giudizio c’è l’Alta Corte. E' meglio» © LaPresse

ROMA - Professor Enrico Lubra­no, da avvocato ammini­strativista e docente di di­ritto sportivo, la giochi lei per noi la partita della competenza sul caso- Ju­ventus- Scudetto 2006. Tnas o Alta Corte? «Ritengo che la questione appartenga alla competen­za dell’Alta Corte di Giu­stizia presso il Coni (com­petente in materia di inte­ressi indisponibili) e non del Tnas (competente in materia di interessi dispo­nibili): la posizione della Juventus è configurabile come posizione di interesse legittimo (come tale indi­sponibile) e non come posi­zione di diritto soggettivo (disponibile): la Juventus impugna, infatti, un prov­vedimento di diniego di esercizio del potere di an­nullamento/ revoca dell’at­to di assegnazione dello Scudetto 2006, che costi­tuisce senz’altro esplica­zione di un potere discre­zionale autoritativo da parte della Federcalcio, a fronte del quale le posizio­ni dei soggetti interessati (Juve e Inter ndr) sono configurabili come posizio­ni di interesse legittimo».

In queste ore sono giunte le nuove memorie, è atte­so il pronunciamento: se il TNAS declinasse la pro­pria competenza, la Ju­ventus avrebbe perso ogni possibilità di ripro­porre l’azione innanzi al­la Alta Corte per decorso del relativo termine?
«A mio modo di vedere, nel­la posizione della Juven­tus, laddove il Tnas si di­chiarasse non competente, sarebbe opportuno richie­dere alla Alta Corte di riassumere la questione innanzi ad essa, secondo il principio della “ perpetua­tio iurisdictionis”, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del­la Cassazione come princi­pio generale dell’ordina­mento; in tal modo, l’azione della Juve all’Alta Corte sarebbe comunque esperi­bile, pur essendo decorso il termine di impugnazione previsto» .

Se lo immagina il dopo, in caso di ricorsi alla giusti­zia statale?
«L’eventuale riassunzione della questione innanzi al­la Alta Corte sarebbe para­dossalmente positiva per la stessa Juventus, in quanto fondamentale, a mio avviso, anche per l’e­ventuale tutela giurisdi­zionale successiva di fron­te a Tar e Consiglio di Sta­to. E’ riconosciuta l’impu­gnabilità dei provvedimen­ti dell’Alta Corte innanzi al giudice amministrativo ai sensi della legge n. 280/ 2003, laddove, invece, il regolamento del Tnas prevede ( art. 28) la natura di lodo arbitrale della deci­sione dei 3 arbitri e la sua impugnabilità in Corte di Appello e solo per vizi di nullità».

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COMMENTI
  • 21/10/2011 11:00:51
  • 20/10/2011 15:37:43
     
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