Promozione D - Giustizia è fatta: la Corte d'Appello riduce la squalifica a D'Addetta e Rosso

Nel comunicato n°28 la Corte d'Appello ha deciso di accogliere i ricorsi presentati da Carrara90 e SanMauro
Promozione D - Giustizia è fatta: la Corte d'Appello riduce la squalifica a D'Addetta e Rosso

Il comunicato n° 28 emanato in data odierna dalla Corte d'Appello Territoriale permette a Carrara90 e SanMauro di tirare un grande sospiro di sollievo. L'organo sportivo, infatti, ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalle due società torinesi in merito alle squalifiche di tre mesi che erano state inflitte dal Giudice Sportivo ai propri tesserati Michele D'Addetta e Fabio Rosso.

La sanzione è stata infatti ridotta a quattro giornate per entrambi, così come si evince dal testo integrale della nota.

Con ricorsi datati rispettivamente 11 e 15/10/2018, le due società richiamate in epigrafe lamentano l’eccessività delle squalifiche sino al 04/01/19 irrogate dal Giudice Sportivo ai calciatori D’ADDETTA Michele (CARRARA 90) e ROSSO Fabio (SANMAURO) per i fatti occorsi al termine dell’incontro disputato tra le due squadre il 7/10/18, chiedendone la riduzione.

Preliminarmente, considerata la natura e l’oggetto dei due reclami, questa Corte ritiene di doverli riunire in un unico procedimento, trattandoli congiuntamente.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, al termine dell’incontro l’allenatore del SANMAURO avrebbe provocato gli avversari insultandoli e facendo scoppiare una rissa tra le due squadre, nel corso della quale i due calciatori squalificati sarebbero stati identificati dal direttore di gare come autori di condotte violente (calci e pugni).

In considerazione di quanto sopra il Giudice Sportivo comminava a carico dei suddetti calciatori una squalifica sino al 4/01/2019, richiamando sostanzialmente il contenuto del referto arbitrale.

Avverso tale provvedimento ricorrono come detto entrambe le società lamentando l’eccessivo rigore del Giudice Sportivo, le quali pur non negando il fatto evidenziano come gli scontri si sarebbero limitati a qualche spinta come dimostrato dal fatto che nell’occorso non intervenivano ne ambulanze né le forze dell’ordine e che lo stesso arbitro non fa riferimento a soggetti feriti o contusi. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

Come già più volte sottolineato, in ambito disciplinare il referto arbitrale (o quello dei suoi assistenti) costituisce piena prova dei fatti ad oggetto del giudizio sportivo, non potendo pertanto essere disatteso sulla scorta di semplici dichiarazioni di diverso tenore allegate dal ricorrente (Art. 35 C.G.S.).

Nel caso di specie, pur non emergendo dubbi di sorta circa la descrizione degli accadimenti contenuta nel referto dell’arbitro, l’eccessiva sinteticità del resoconto degli stessi non consente a questa Corte di valutare appieno l’intensità degli scontri e graduare conseguentemente in modo adeguato la relativa squalifica.

Invero, pur dovendo stigmatizzare il comportamento dei due calciatori identificati dall’arbitro e ricondurre le loro condotte nell’alveo di quelle violente, la pesante squalifica inferta dal Giudice Sportivo non appare a questa Corte giustificabile e motivabile sulla scorta dello scarno referto arbitrale, dal quale come detto non si evince in alcun modo la reale condotta posta in essere dai due calciatori, oltre che la dimensione e le reali conseguenze della “rissa”.

Proprio in ragione di quanto sopra, ovvero della oggettiva difficoltà ad affermare la sussistenza di quegli elementi e circostanze concrete che potrebbero indurre a considerare di “particolare gravità” le condotte poste in essere dai due calciatori, giustificando in tal modo la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, questo collegio ritiene di dover ridurre la sanzione, contenendola in prossimità del minimo edittale prescritto dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, delibera di accogliere il ricorso delle società USD CARRARA ’90 e USD SANMAURO, disponendo la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori D’ADDETTA Michele (CARRARA 90) e ROSSO Fabio (SANMAURO) a 4 (QUATTRO) giornate complessive.

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