Under 16 Pinerolo - Due sconfitte a tavolino per il Piossasco

Due sconfitte a tavolino per il Piossasco per aver «schierato in campo un giocatore squalificato che non aveva titolo a partecipare alla gara». È questa la sentenza del Giudice sportivo
Under 16 Pinerolo - Due sconfitte a tavolino per il Piossasco

Due sconfitte a tavolino per il Piossasco per aver «schierato in campo un giocatore squalificato che non aveva titolo a partecipare alla gara». È questa la sentenza del Giudice sportivo dopo aver accolto i ricorsi di Garino e GiavenoCoazze. Di seguito quanto si evince in merito dal Comunicato ufficiale della delegazione di Pinerolo:

«GARE DEL 2/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 3/2019 GIAVENOCOAZZE - PIOSSASCO

Con preannuncio di reclamo del 03.03.2019 e successivo ricorso inviato in data 06.03.2019 la Società GIAVENOCOAZZE ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore PERUZIO DIEGO tesserato della Società PIOSSASCO, in quanto lo stesso, squalificato (per una gara) per recidività in ammonizioni con comunicato ufficiale n. 38 del 28.02.2019, non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.

Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Dall'esame della documentazione ufficiale si evince la fondatezza del ricorso in oggetto. Risulta infatti che il giocatore PERUZIO DIEGO è stato effettivamente utilizzato dalla Soc. PIOSSASCO nel corso della gara in oggetto pur non avendone titolo poiché NON ha a tutt'oggi scontato la squalifica comminatagli con ns. comunicato ufficiale n. 38del 28.02.2019.

All'esito del predetto accertamento pertanto:

SI DELIBERA

" di infliggere alla Società PIOSSASCO la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: GIAVENOCOAZZE - PIOSSASCO 3 – 0 " di squalificare per UNA ulteriore giornata (oltre alla giornata non ancora scontata) il giocatore PERUZIO DIEGO (PIOSSASCO); " di inibire fino al 02.04.2019 il dirigente che ha sottoscritto la distinta di gara Sig. NINO KIECHLE LEONARDO ALBERT (PIOSSASCO); " di comminare alla Società PIOSSASCO l'ammenda di Euro 50,00; Nulla si dispone per la tassa di reclamo che risulta non versata;

GARE DEL 9/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/ 3/2019 PIOSSASCO - POLISPORTIVA GARINO

Con preannuncio di reclamo del 09.03.2019 e successivo ricorso inviato in data 11.03.2019 la Società POLISPORTIVA GARINO ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore PERUZIO DIEGO tesserato della Società PIOSSASCO, in quanto lo stesso, squalificato (per una gara) per recidività in ammonizioni con comunicato ufficiale n. 38 del 28.02.2019, non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.

Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Dall'esame della documentazione ufficiale si evince la fondatezza del ricorso in oggetto. Risulta infatti che il giocatore PERUZIO DIEGO è stato effettivamente utilizzato dalla Soc. PIOSSASCO nel corso della gara in oggetto pur non avendone titolo poiché NON ha a tutt'oggi scontato la squalifica comminatagli con ns. comunicato ufficiale n. 38del 28.02.2019.

All'esito del predetto accertamento pertanto:

SI DELIBERA

"di infliggere alla Società PIOSSASCO la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio : PIOSSASCO - POLISPORTIVA GARINO 0 – 3 " di squalificare per UNA ulteriore giornata (oltre alla giornata non ancora scontata ed oltre a quella relativa alla delibera della gara del 02.03.2019) il giocatore PERUZIO DIEGO (PIOSSASCO), il quale pertanto dovrà scontare complessivamente TRE gare di squalifica; " di inibire fino al 09.04.2019 il dirigente che ha sottoscritto la distinta di gara Sig.ra CAMIOLO MARA (PIOSSASCO); " di comminare alla Società PIOSSASCO l'ammenda di Euro 50,00; Nulla si dispone per la tassa di reclamo che risulta non versata».

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