Calciopoli, la Cassazione: l’Inter non spiò De Santis

Il procedimento riguarda la causa per risarcimento danni intentata dall’ex arbitro contro il club nerazzurro

La sentenza della Corte di Cassazione è la n. 17547 ed è stata depositata giovedì 3 settembre, un giorno prima del nono anniversario della scomparsa di Giacinto Facchetti, ricordato ieri sera a Treviglio, nel Bergamasco, con una commossa cerimonia alla quale hanno partecipato familiari, amici, estimatori dell’indimenticabile capitano dell’Inter e della Nazionale. Il procedimento riguarda la causa per risarcimento danni intentata dall’ex arbitro Massimo De Santis contro l’Inter. Secondo l’accusa, Massimo Moratti, Giacinto Facchetti e Marco Tronchetti Provera nel 2002 affidarono a Giuiano Tavaroli’l’incarico sposare De Santis per redigere “un dossier denominato Operazione Ladroni in relazione al cosiddetto sistema Juventus, asserita lecita organizzazione finalizzata a favore detta squadra calcistica”. Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, che ha dato notizia della motivazione del verdetto della Suprema Corte sul suo blog Calcio e business,, ricorda come l’attività di spionaggio e dossieraggio sia costata una condanna in ambito penale a Tavaroli e a Emanuele Cipriani, titolare dell’agenzia investigativa, a cui  il primo si era rivolto. Per la Cassazione, che ha confermato quanto stabilito dal tribunale di primo grado in sede civile, però “non vi è prova che la raccolta delle informazioni sia imputabile a Fc Internazionale, sulla base di tutte le risultanze probatorie in atti, da cui risulta che, gli accertamenti illeciti furono materialmente posti in essere dai dirigenti responsabili del cosiddetto gruppo Pirelli-Telecom, anche attraverso strutture societarie ad essi facenti capo, e, sul piano giuridico-economico, il costo degli abusivi accertamenti fu sostenuto solo da Pirelli spa; laddove soltanto il teste Tavaroli aveva dichiarato di aver ricevuto l’incarico di spionaggio dalla società calcistica, dichiarazione, tuttavia, di scarsa rilevanza probatoria, atteso che detto incontro – di cui peraltro, a differenza degli altri, erano rimasti indefiniti tempo e luogo – sarebbe avvenuto soltanto alla presenza di Giacinto Facchetti, che tuttavia era venuto a mancare pochi giorni prima della deposizione in questione, dunque senza la possibilità di acquisirne riscontro; del resto, la situazione si palesa evidentemente diversa dalla cd vicenda Vieri, ove la fatturazione delle prestazioni volte ad acquisire illecitamente dati personali è avvenuta nei confronti della società predetta”. Infine, per i giudici di legittimità, non vi è neppure la prova che l’Inter abbia utilizzato a proprio favore i dati personali di De Santis, tant’è che non ci sono state indagini penali contro i suoi dirigenti. E la “pesante condanna di De Santis da parte del Tribunale di Napoli per reati di frode sportiva non è derivata dal cd dossieraggio svolto a suo carico”.

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