- in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata;
- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;
- inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie;
- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;
- in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione;
- in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo;
- con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC.;
- in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC;
- in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori.
In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d’Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.