La Cassazione: «Moggi, strapotere ingiustificato»

Le motivazioni della sentenza: «Irruenta penetrazione in ambito federale»

ROMA - "Più che di potere si deve parlare di uno strapotere esteso anche agli ambienti giornalistici ed ai media televisivi che lo osannavano come una vera e propria autorità assoluta". Così la Cassazione nelle motivazioni di Calciopoli definisce la "irruenta forza di penetrazione anche in ambito federale" esercitata dall'ex dg della Juve Luciano Moggi. Ad avviso della Suprema Corte, Moggi, è stato il "principe indiscusso" del processo 'Calciopoli' - conclusosi lo scorso 23 marzo con la prescrizione di gran parte dei reati per lo stesso Moggi e per altri imputati - e "l'ideatore di un sistema illecito di condizionamento delle gare del campionato 2004-2005 (e non solo di esse)". Un "sistema" che - scrivono gli 'ermellini' nella sentenza 36350, quasi 150 pagine depositate oggi - "prende il suo nome".

«ECCO IL POTERE DI MOGGI» - Per i supremi giudici, Moggi ha commesso sia il reato di associazione per delinquere, sia la frode sportiva "in favore della società di appartenenza (la Juventus)", ed ha anche ottenuto "vantaggi personali in termini di accrescimento del potere (già di per sè davvero ragguardevole senza alcuna apparente giustificazione)". Dai giudizi che l'ex dg bianconero esprimeva in tv e sui media "potevano dipendere le sorti di questo o quel giocatore, di questo o quel direttore di gara con tutte le conseguenze che ne potevano derivare per le società calcistiche di volta in volta interessate", rileva la Cassazione nel suo verdetto. L'associazione per delinquere diretta da Moggi - spiega la Cassazione - "era ampiamente strutturata e capillarmente diffusa nel territorio con la piena consapevolezza per i singoli partecipi, anche in posizione di vertice (come Moggi, il Pairetto o il Mazzini), di agire in vista del condizionamento degli arbitri attraverso la formazione delle griglie considerate quale primo segmento di una condotta fraudolenta". Dell'ex dg juventino, la Suprema Corte dice che aveva una "poliedrica capacità di insinuarsi, 'sine titulo', nei gangli vitali dell'organizzazione calcistica ufficiale (Figc e organi in essa inseriti, quali l'Aia)". Senza timore di cadere in "enfatizzazioni", secondo la Cassazione, Moggi aveva una "incontroversa abilità di penetrazione e di condizionamento dei soggetti che si interfacciavano" con lui.

«AGGRESSIVO» -  Luciano Moggi, con le sue "incursioni" negli spogliatoi degli arbitri, al termine delle partite, non solo "non lesinava giudizi aspramente negativi sull'operato dei direttori di gara", ma esercitava un "potere di interlocuzione aggressiva e minacciosa, frutto soltanto di un esercizio smodato del potere": "emblematici" gli episodi che riguardarono l'arbitro Paparesta e il guardalinee Farneti". Lo sottolinea la Cassazione nel verdetto 'CalciopolI' rilevando che la Lega consentiva solo visite di cortesia negli spogliatoi da parte dei dirigenti calcistici.

IL PROCESSO DEL LUNEDI' - L'influenza di Luciano Moggi si estendeva anche su 'Il processo del lunedì' - condotta all'epoca di 'Calciopoli' da Aldo Biscardi - affinchè nel corso della trasmissione sportiva specializzata "venisse espresso un giudizio tecnico favorevole", dal commentatore ed ex arbitro Fabio Baldas, sul conto dell'arbitro Tiziano Pieri che aveva diretto Bologna-Juventus, partita contestatissima e vinta uno a zero dai bianconeri il 12 dicembre del 2004. Lo sottolinea la Cassazione nel verdetto su 'Calciopoli'. I supremi giudici rilevano che sono emerse "conversazioni significative" tra le quali una tra Moggi e Baldas e l'altra tra Baldas e l'ex designatore Pierluigi Pairetto "in cui il primo chiarisce al secondo la tecnica di applicazione della moviola per evitare di far risaltare i gravi errori commessi dall'arbitro in quella partita, a favore della Juventus". C'era un "interesse del Moggi verso il Pieri al momento della formazione delle griglie e dopo, - scrive la Cassazione - per consentire al Pieri di proseguire senza intoppi la sua carriera arbitrale in vista del raggiungimento di ulteriori e più prestigiosi traguardi".

DE SANTIS E MOGGI -  I tabulati telefonici dimostrano i "numerosi contatti in coincidenza con le partite per le quali era stato designato" tra l'ex arbitro internazionale Massimo De Santis e l'ex dg della Juve Luciano Moggi, "a riprova degli strettissimi rapporti tra la sudditanza e la complicità intercorrenti tra i due". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di 'Calciopoli' che riguardano De Santis, che ha rinunciato alla prescrizione e si è visto confermare la condanna a dieci mesi, pena sospesa, per associazione e frode sportiva. Ad avviso della Suprema Corte, l'arbitro aveva "piena consapevolezza del sistema di formazione delle griglie arbitrali", il cosiddetto 'sistema Moggi', la cui esistenza - ricorda la Cassazione - è stata "confermata giudizialmente" da Gianfelice Facchetti, figlio del 'grande' Giacinto Facchetti, mitico terzino della nazionale e dirigente dell'Inter. Facchetti jr., continua la Cassazione, ha testimoniato che De Santis "costituiva uno dei terminali più fidati ed autorevoli per il prestigio goduto all'interno del settore arbitrale". Aveva la "capacità" di attuare i "desiderata" di Moggi, ad esempio indebolendo gli avversari della Juve con "ammonizioni mirate". Anche De Santis, godeva della "protezione mediatica" assicurata da Moggi.

LOTITO -  C'è una "congerie di telefonate compromettenti" e di "prove inequivocabili" delle "pressioni" esercitate dal patron della Lazio Claudio Lotito "sul mondo arbitrale in un contesto di lotte intestine per la nomina a Presidente della Figc tra l'uscente Franco Carraro e l'aspirante emergente Giancarlo Abete" per assicurarsi il "salvataggio" della Lazio dalla retrocessione nel campionato 2004-2005. Lo scrive la Cassazione nella sentenza su 'CalciopolI' rilevando che l'allora vice della Figc, Innocenzo Mazzini, viene intercettato mentre assicura a Lotito che la sua "mediazione" era riuscita ad assicurare alla Lazio un occhio di favore da parte dei designatori arbitrali Bergamo e Pairetto. "Così come avevano avuto esiti positivi interventi di persone estranee all'ambiente calcistico quali" Cosimo Maria Ferri - attuale sottosegretario alla giustizia - e l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Si ricordano le "sviste arbitrali" in "favore della società romana" durante le partite Lazio-Chievo e Lazio-Parma. Ad avviso della Cassazione, il comportamento di Lotito - con le sue "manovre pressorie" - ben rappresenta un "fenomeno degenerativo" di "condotte idonee all'alterazione di una gara". Per gli 'ermellinI', "non è chi non veda, infatti, ai fini della rilevanza penale, l'assenza di sostanziali differenze tra la condotta di chi offre o dà denaro (o permette altri vantaggi) a soggetti appartenenti ad un'altra squadra per assicurarsi la vittoria o il vantaggio in classifica, e la condotta di chi persegua tali obiettivi attraverso manovre più subdole ma ugualmente destinate al raggiungimento di quello scopo". Anche per Lotito il processo si è concluso con la prescrizione, prima ancora di giungere in Cassazione, dei due episodi di frode sportiva per i quali era imputato.

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