Cicolari altri 7 mesi di squalifica. 2014 è già in archivio?

L'ex azzurra rischia di non poter giocare in questa stagione. Dopo i primi 6 mesi di stop, oggi una nuova squalifica. Cicolari farà ricorso

ROMA, 11 marzo - Ai primi 6 mesi di sospensione inflitti a novembre oggi la Commissione Giudicante Nazionale della Fipav ha inflitto a Greta Cicolari altri 7 mesi di stop che avranno decorrenza dallo scadere della prima sanzione.  La Procura Federate aveva chiesto 2 anni di stop. Greta Cicolari ha anticipato su Facebook che farà ricorso, per non rischiare di vedersi costretta a saltare tutta la stagione.


IL TESTO DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE -
Procedimento disciplinare nei confronti di Greta Cicolari.


A) Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, rilasciato ad organi di informazione più dichiarazioni gravemente denigratorie e lesive dell'onorabilità e dell'immagine della FIPAV e di alcune delle sue componenti, l'una e le altre accusate falsamente di essere venute meno ai rispettivi doveri istituzionali nell'adottare nei suoi confronti comportamenti minacciosi, vessatori e persecutori, trattandola “come un animale”, subdolamente creando ad arte le condizioni per consentire alla Federazione, assimilata alla mafia, di sottrarsi alle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal contratto di prestazioni sportive in essere, con la connivenza del tecnico federale Lissandro, accusato falsamente di averla esclusa dalla nazionale per non aver voluto assecondare un indefinito progetto personale di quello, nonché degli Organi di Giustizia domestica, dei quali viene negata la correttezza e l'imparzialità.  Contestate le aggravanti di cui alle lettere F e J dell'Art. 49 Reg. Giur. nonché la recidiva. 


B) Per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nascostamente registrato un colloquio privato con un dirigente federale, concorrendo, poi, a diffonderne uno stralcio sul WEB, nonché per aver rilasciato ad organi di informazione dichiarazioni mendaci sulla provenienza asseritamente anonima del tracciato audio, attribuendolo all'iniziativa di un non identificato soggetto federale, animato dall'intento di “far vincere la giustizia”, con grave lesione 
dell'immagine della Federazione.  Contestate le aggravanti di cui alle lettere F e J dell' 49 Reg. Giur. e la recidiva. 
 

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dell’atleta Greta Cicolari in relazione ai capi di incolpazione sopra riportati e regolarmente contestati. 


La CGN, in ordine a tali fatti, deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l’udienza del 26 febbraio 2014, nella quale l’incolpata compariva di persona unitamente al legale di fiducia Avv. Michele Pontecorvo. 


- letti gli atti ed esaminati i documenti; 


- udita la relazione della Procura Federale che insiste per l’irrogazione delle sanzioni richieste; 


- letta la memoria difensiva versata agli atti del procedimento dalla difesa dell’incolpata ed ascoltate le deduzioni difensive formulate dalla medesima e dal proprio difensore di fiducia, nonché le richieste del medesimo; 


La fattispecie in esame trae origine da due comunicazioni della Segreteria Generale, datate 2 e 13 dicembre 2013, a mezzo delle quali venivano trasmesse alla Procura, per quanto di competenza della stessa, le stampe di alcune dichiarazioni, rivolte alla Federazione e chiaramente denigratorie, che l’incolpata avrebbe rilasciato ad organi di informazione, nonché altra documentazione relativa alla divulgazione sul web di un tracciato audio riproducente la parziale registrazione di un colloquio intercorso tra l’atleta ed un Dirigente Federale. 


Sulla base del materiale trasmesso dalla Segreteria, comunicato alla sig.ra Cicolari l’atto di incolpazione ed acquisita una dettagliata relazione dal Dirigente Federale di cui sopra in ordine al colloquio oggetto della parziale registrazione, in assenza di contro deduzioni da parte dell’incolpata, la Procura procedeva al formale deferimento dell’atleta. 


I fatti ed i comportamenti richiamati nei due distinti capi di incolpazione, proprio perché specifici e diversi tra di loro, devono essere trattati e decisi separatamente. 


Quanto al capo A), relativo alle dichiarazioni denigratorie rilasciate dall’atleta ad organi di informazioni (Portale Roma Post), questa Commissione ritiene che risulti accertata la responsabilità dell’incolpata, per avere la stessa leso l’onore ed il decoro degli Organi Federali, così violando l’obbligo di “mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva” sancito a carico di tutti tesserati dall’art. 19, comma 2, lett. a) del R.A.T. e reiterato dall’art. 16 Statuto FIPAV. 


Le argomentazioni formulate sul punto dalla difesa dell’incolpata non appaiono idonee a superare i profili di responsabilità ravvisati da questa Commissione nella condotta dell’atleta. 


La Commissione Giudicante Nazionale, 


OSSERVA 


L’eccezione, in forza della quale l’estensore dell’articolo avrebbe travisato il senso e la portata delle dichiarazioni rese dall’atleta, non risulta suffragata neanche da elementi indiziari, quale ad esempio sarebbe stata la richiesta formale di pubblicazione di una smentita e/o comunque l’adozione di iniziative tempestive ed idonee a disconoscere la paternità delle dichiarazioni oggetto del presente procedimento. 


Quanto alla portata denigratoria dell’intervista, questa Commissione ritiene che - al di là delle singole parole riportate dall’estensore dell’articolo ed a prescindere dalla valenza che le stesse possano avere nel parlare comune – a risultare gravemente offensivo sia il senso generale del discorso, dal quale emerge l’assoluta convinzione dell’atleta di essere vittima di un sistema “simile” alla mafia, dove la giustizia si rivela “ingiustizia”, dove ci si compatta a difesa di un Dirigente Federale per evitare il rischio “che parli”, dove non c’è speranza alcuna di veder riconosciute le proprie ragioni; un sistema che risulterebbe improntato alla persecuzione, alla discriminazione ed alla intimidazione nei confronti di chi non sta alle regole del gioco. 


La gravità di tali considerazioni è sotto gli occhi di tutti, così come palese è il danno che ne consegue per la Federazione, alla credibilità ed all’autorità della stessa, laddove vengono messi in discussione, con la condotta in esame, da ritenersi degna di adeguata censura, anche l’onestà e trasparenza dell’intero movimento pallavolistico e dei suoi organi. 


In ordine al capo di incolpazione in esame, va altresì riconosciuta la sussistenza della sola aggravante di cui all’art. 49 lett. F Reg. Giur. (fatto commesso a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione) e la ricorrenza dei presupposti della recidiva prevista dall’art. 56 Reg. Giur. 


Venendo al capo di incolpazione di cui sub B), va premesso che oggetto del presente procedimento sono l’indebita registrazione ed il concorso alla successiva divulgazione sul web di un colloquio svoltosi tra l’atleta ed un Dirigente Federale, nonché il rilascio di dichiarazioni mendaci in merito alla provenienza del tracciato audio riproducente parte del citato colloquio; del tutto estraneo al thema decidendum deve invece ritenersi il contenuto del colloquio stesso, che esula dalla competenza di questa Commissione e che a a rileva ai fini della sussistenza o meno dell’illecito. 


Così circoscritto l’oggetto del procedimento, va però evidenziato che gli elementi acquisiti e sottoposti al vaglio della CGN non risultano idonei, per rigore e concludenza, a far ritenere accertata la responsabilità dell’incolpata, quanto meno in ordine all’arbitraria e proditoria registrazione del colloquio, anche in considerazione del fatto che la medesima ha dichiarato la propria totale estraneità alla condotta contestata, rendendo in tal modo necessaria l’acquisizione di una prova univoca e certa in ordine alla responsabilità della stessa. 


A ciò si aggiunga che risulta per tabulas la circostanza, dedotta dall’incolpata e comunque accertata da questa Commissione, che al colloquio oggetto del tracciato audio fossero presenti altri soggetti, oltre all’atleta ed al Dirigente Federale; circostanza questa che non consente in alcun modo di attribuire all’incolpata, con adeguata e motivata certezza, la responsabilità del fatto illecito. 


Tale deficit probatorio comporta, di conseguenza, l’impossibilità di qualificare come mendaci le dichiarazioni dell’incolpata in ordine alla provenienza della registrazione. 


E’ appena il caso di evidenziare che l’estrema gravità dell’addebito, così come delle sanzioni che ne conseguirebbero a carico dell’autore materiale del medesimo, è tale da non consentire una pronuncia di responsabilità che non sia suffragata da elementi certi ed inconfutabili, quale non può definirsi la difficoltà di individuare altro soggetto in qualche modo interessato a precostituirsi prove in danno dell’operato della Federazione. 


Quanto invece al concorso nella divulgazione del tracciato audio, risulta agli atti un estratto dalla pagina facebook dell’atleta nel quale si legge: “Greta Cicolari ha condiviso un link tramite Alessio Cicolari”, link che appunto riconduce al tracciato audio di cui si controverte. 


Va dunque riconosciuta la responsabilità dell’incolpata per aver quanto meno concorso in maniera determinante – come correttamente contestatole dalla Procura – alla diffusione sul web del tracciato stesso, ancorché la registrazione fosse già di dominio pubblico. Ed infatti l’averla resa accessibile dalla propria pagina facebook ne ha reso più agevole e immediata la diffusione. 


Anche per tale specifico illecito, sussistono i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 49 lett. F Reg. Giur. e della recidiva di cui all’art. 56 Reg. Giur. 


Accertata se pur parzialmente la responsabilità dell’incolpata in ordine ai fatti ascrittile e tenuto conto delle aggravanti e della recidiva, questa Commissione ritiene equo irrogare la sanzione di cui al dispositivo. 


P.Q.M.


La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della tesserata sig.ra Greta Cicolari la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 7 (sette), da scontarsi a partire dallo scadere del periodo di sospensione già comminato. 



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