Schwazer, l’istanza bocciata anche perché il Tas non ha usato la posta

Schwazer, l’istanza bocciata anche perché il Tas non ha usato la posta© /Agenzia Aldo Liverani S.a.s.

Se c’è una cosa di cui gli svizzeri menano vanto è la proverbiale efficienza del loro servizio postale. Dovrebbe saperlo bene anche il Tas, Tribunale Arbitrale Sportivo con sede a Losanna, in Avenue de Beaumont, che il 7 maggio scorso aveva respinto il ricorso di Alex Schwazer contro la squalifica inflittagli sino al 2024. Così, dopo essere stato escluso dai Giochi di Rio 2016, vittima di una scandalosa manipolazione di provette, l’azzurro ha perso anche Tokyo 2020 a causa di una sanzione inverecondamente ingiusta come dimostrato dall’archiviazione del 18 febbraio scorso decisa dal Gip di Bolzano. Questi ha riconosciuto innocente il marciatore dalle accuse di doping «per non aver commesso il fatto, avendo accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer l’1 gennaio 2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi». Nonostante il Tas e forte dell’ordinanza del giudice di Bolzano, Schwazer si è rivolto al Tribunale federale svizzero, con sede sempre a Losanna, in Avenue du Tribunal-Fédéral, l‘unico organismo della giustizia ordinaria elvetica davanti al quale è appellabile una decisione del Tas. Scopo: ottenere una sospensione della squalifica che gli consentisse di gareggiare alle Olimpiadi giapponesi. Richiesta respinta e Alex ha dovuto pure pagare 9 mila franchi svizzeri, al cambio di ieri 8537, 62 euro. Il tribunale elvetico ha pubblicato le motivazioni della sentenza: l’istanza non è stata accolta perché le indagini preliminari condotte dal Gip bolzanino avevano come indagato lo stesso atleta e non chi ha manipolato le provette. Quindi, l’archiviazione di Bolzano non poteva essere presa in considerazione dal Tribunale federale. Leggendo le motivazioni, salta fuori un retroscena surreale. Riguarda le delucidazioni richieste al Tas dai giudici di Avenue du Tribunal-Fédéral, che scrivono: «Sono per contro tardive in ragione del termine fissato al 7 maggio 2021, sia la risposta del Tas datata 7 maggio 2021, ma giunta al Tribunale federale solo il 10 maggio 2021, sia quella 5 luglio 2021 della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Con riferimento alla determinazione del Tas è opportuno ricordare che, giusta l’art.48 cpv.1 LTF per essere tempestivi gli atti scritti vanno consegnati al Tribunale federale oppure all’indirizzo di questo alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’utimo giorno del termine. Un termine non è quindi osservato se, come fatto dal Tas, lo scritto viene affidato a un’impresa di trasporto di lettere e di pacchi diversa dalla posta svizzera l’ultimo giorno del termine, la quale non lo deposita tempestivamente al Tribunale federale». Ci sono voluti tre giorni perché la risposta del Tas arrivasse fuori tempo massimo al Tribunale federale. Distanza da coprire: 1.300 metri. Forza Schwazer sempre.

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