Prende forma il Campionato Alta Italia 1945/1946

Una lunga assemblea Figc andata in scena a Novara, il 21 agosto 1945, stabilisce che il campionato sarebbe scattato il successivo 14 ottobre con 14 squadre. Nello stesso giorno il Governo stanzia supporti alle aziende per gestire il periodo post-bellico
Prende forma il Campionato Alta Italia 1945/1946© ANSA

Il 21 agosto 1945, a margine di una lunga assemblea nazionale andata in scena a Novara, in seno alla Figc prende forma il Campionato Alta Italia 1945/1946, che sarebbe poi scattato il successivo 14 ottobre. Nel corso dell'incontro viene stabilito che il girone sarebbe stato composto da 14 squadre e che le aventi diritto sarebbero state Ambrosiana, Genoa, Bologna, Milan, Torino, Juventus, Atalanta, Vicenza, Venezia, Triestina, Sampiedarenese, Brescia, Modena ed Andrea Doria. Il successivo campionato vedrà quindi Torino, Inter, Juventus e Milan qualificarsi alla fase finale, al pari di Napoli, Bari, Roma e Pro Livorno nella Serie Mista A-B del Centro-Sud. A laurearsi campione d'Italia, a fine stagione, sarebbe infine stato il Grande Torino del presidente Ferruccio Novo, con un punto di margine in classifica sulla Juventus. E in qualità di capocannoniere, con 13 reti, si sarebbe affermato il mediano granata Eusebio Castigliano.

Il Governo stanzia supporti alle aziende nel post-guerra

Per trovare un precedente simile a quello del decreto Rilancio dello scorso maggio, che in piena emergenza Coronavirus ha disposto il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per un periodo di cinque mesi, è necessario andare indietro di 75 anni. E precisamente al 21 agosto 1945, giorno del decreto luogotenenziale n° 523. L’articolo 1 prevedeva, infatti, che “alle imprese industriali è fatto divieto di licenziare i lavoratori dipendenti fino al 30 settembre 1945”: il periodo post bellico aveva portato con sé delicate esigenze di tenuta sociale alle quali il Governo aveva provato a rispondere anche offrendo supporti alle imprese. Come indicato all’articolo 16, secondo cui “L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato ad anticipare i fondi necessari alle imprese che non dispongano delle somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti previsti” (aspettativa e Cassa Integrazione).

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