Il ritorno della FA Cup, la più antica competizione calcistica al mondo

Il 17 novembre 1945 scatta ufficialmente il tabellone principale della FA Cup 1945/1946, sospesa dal 1939 a causa della Seconda Guerra Mondiale. Quel giorno un decreto del governo dispone l’amnistia per i reati politici antifascisti
Il ritorno della FA Cup, la più antica competizione calcistica al mondo© Getty Images

Il 17 novembre 1945, con la disputa delle gare d'andata del primo turno, scatta ufficialmente il tabellone principale della FA Cup 1945/1946, la più antica competizione calcistica al mondo. Sospesa a partire dal 1939 a causa della Seconda Guerra Mondiale, la manifestazione torna ad animare gli stadi inglesi con 34 partite, nessuna delle quali curiosamente richiederà la programmazione di uno spareggio dopo le sfide di ritorno. Al torneo, per la prima volta in assoluto, prendono parte anche 43 formazioni non professionistiche appartenenti ai campionati di Terza Divisione Nord e Terza Divisione Sud. Tra i risultati più eclatanti, il complessivo 11-3 con cui il Walthamstow Avenue elimina il Sutton United e il 10-1 inferto dal Northampton Town al Chelmsford. Squadre qualificate al secondo turno che sarebbero quindi tornate in campo l'8 e il 15 dicembre per conquistare un pass alla fase successiva con l'ingresso in tabellone di tutte le “big” del calcio inglese.

Amnistia per i reati commessi "in lotta contro il fascismo"

È stato firmato il 17 novembre 1945 dal presidente del Consiglio Ferruccio Parri e dal guardasigilli Palmiro Togliatti il decreto luogotenenziale n. 719 che prevede l’amnistia per i reati politici antifascisti. Come precisato dall’art. 1, “È concessa amnistia per tutti i reati che, prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista, sono stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi o sottrarsi dalle persecuzioni fasciste”, con la precisazione che “Sono esclusi coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza”.Il provvedimento si preoccupa anche dell’estensione di tale concessione ai casi in cui “sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non risulti sufficientemente stabilito che il fatto è compreso nell’amnistia”, prevedendo che spetti al giudice competente (compresa la Cassazione qualora sia stato presentato ricorso) disporre gli opportuni accertamenti.

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