Violenza nello sport: quando i media ingigantiscono gli episodi

Su Tuttosport del 16 febbraio 1946 viene posta l'attenzione su un caso, ad Alessandria, intorno al quale è stato creato grande sensazionalismo. Nello stesso giorno, il Governo vara un assegno per sostenere i reduci senza occupazione
Violenza nello sport: quando i media ingigantiscono gli episodi

La prima pagina di Tuttosport del 16 febbraio 1946 invita ad una riflessione sempre d'estrema attualità. Quella relativa ad episodi di violenza nel mondo dello sport, talvolta ingigantiti dai media per creare sensazione. «Lo sport ha l'onore della propaganda dei giornali di massa solo quando diventa cronaca nera o arieggia il fattaccio – si legge sul quotidiano –. Ecco, allora, “La Domenica degli Italiani” presentare una battaglia di Alessandria che ha per titolo: “Dalli all'arbitro!”. E che colorisce la scena con tinte drammatiche, tra due autoblinde e l'arbitro che proteggendosi il volto col braccio cerca di sfuggire all'ira di una turba di forsennato che lo rincorrono. Un miserevole episodio, le cui proporzioni sono state ingigantite dall'intervento di quelle due autoblinde. Se la preoccupazione dei dirigenti alessandrini di fronte a una... battaglia a palle di neve tra tifosi ha indotto la Divisione Cremona a un intervento piuttosto vistoso, l'episodio resta deplorevole ma non immortalabile. Anche i minimi episodi vanno combattuti, e noi siamo d'accordo, senonché non siamo disposti a credere all'intenzione moraleggiante della vignetta».

Un assegno per sostenere i reduci senza occupazione

Un assegno temporaneo per sostenere i reduci disoccupati e bisognosi, aiutandoli progressivamente a reinserirsi nel mondo del lavoro: è questo lo scopo del decreto legislativo luogotenenziale n. 28 firmato il 16 febbraio 1946 dal presidente del consiglio De Gasperi. L’assegno giornaliero è previsto per “i partigiani combattenti, i militari congedati dopo il 1° gennaio 1945, i militari reduci dalla prigionia di guerra e i civili deportati dal nemico successivamente all’8 settembre 1943”: a questi è richiesto che siano o disoccupati involontariamente per mancanza di lavoro – questa situazione sussiste quando la disoccupazione duri da almeno otto giorni consecutivi – o versino in stato di accertato bisogno. L’importo dell’assegno è pari a 20 lire giornaliere, integrato con 14 lire per ogni figlio convivente di età inferiore a 15 anni o con 17 lire per la moglie e ogni figlio dai 15 ai 18 anni conviventi a carico e disoccupati, nonché per ogni figlio maggiorenne purché totalmente inabile al lavoro e a carico dei genitori. “Il diritto all’assegno – prevede ancora il provvedimento – è ammesso soltanto per un periodo di tempo di 180 giorni computabile dalla data in cui il reduce sia rientrato nella vita civile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Loading...