La Milano-Torino incorona Ortelli e il "quattro di Benotto"

La prima pagina di Tuttosport, il 1° aprile 1946, celebra la ritrovata classica del panorama ciclistico italiano. Nello stesso giorno, De Gasperi dispone l'aumento dell'imposta sul consumo di caffè
La Milano-Torino incorona Ortelli e il "quattro di Benotto"

La prima pagina di Tuttosport, il 1° aprile 1946, celebra il successo di Vito Ortelli e il capolavoro della Benotto nella Milano-Torino, classica del panorama nazionale di ciclismo. «Questa Milano-Torino, riorganizzata sul suo tradizionale percorso da vecchi sportivi piemontesi di fede, contesa dal principio alla fine senza una sosta, ha avuto un successo in crescendo e un epilogo trionfale - si legge in apertura -. Alla fine, passando lungo la pittoresca strada in riva al Po dopo avere addirittura anticipata l'inaugurazione del ponte di Chivasso, ha avuto l'abbraccio affettuoso di un pubblico entusiasta, che faceva ressa fin sui declivi della collina, che dava alla festa del ciclismo rinascente l'aspetto di un'apoteosi. Il trionfante “quattro di Benotto” con le sue belle maglie biancazzurre, ha avuto l'applauso ininterrotto che si concede ad una staffetta olimpionica. È stato uno spettacolo indimenticabile, tale da ricordare le maggiori giornate di ciclismo nostrano, tale da ricordarci... che il mondo è sempre giovine, anche dopo i più terribili cataclismi».

De Gasperi dispone l'aumento dell'imposta sul caffè

“L’imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in 10.000 lire per quintale e quella sul caffè tostato, anche macinato, in 14.000 lire per quintale: chiunque possieda caffè naturale o tostato in quantità superiore a 10 kg deve, entro cinque giorni, farne denunzia a uno dei seguenti uffici: finanziari dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, comando Regia guardia di finanza”. Con queste parole si apre il decreto legislativo luogotenenziale del 1° aprile 1946 con cui il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi dispone l’aumento dell’imposta di consumo sul caffè: “Il caffè detenuto in quantità superiore a 10 kg è soggetto, per l’intero quantitativo, al pagamento della differenza fra l’ammontare dell’imposta precedente (rispettivamente 5.053 e 7.077 lire al quintale, risalente a un decreto dell’aprile 1945) e quella stabilita dal presente decreto. In caso di mancata o inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria, dal terzo al sestuplo della differenza d’imposta dovuta sulla quantità non denunciata”, specifica l’articolo 4.

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