Un rigore di Piola decide il derby della Mole alle fasi finali del 1946

Sulla prima pagina di Tuttosport, il 31 maggio 1946, la copertina è dedicata alla stracittadina vinta dalla Juventus di misura sul Torino. Nello stesso giorno, un Regio Decreto Legislativo aggiorna le leggi sul sequestro dei giornali e delle pubblicazioni
Un rigore di Piola decide il derby della Mole alle fasi finali del 1946

Sulla prima pagina di Tuttosport, il 31 maggio 1946, la copertina è dedicata al derby della Mole. Una stracittadina che, a dispetto delle attese della vigilia, ha visto la Juventus prevalere di misura sul Torino, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Piola. «Alla fine della partita, l'altoparlante dello stadio ha annunciato che a Milano si era avuto un episodio simile a quello concluso, lì sul campo, pochi momenti prima – si legge nell'articolo –. Anche a San Siro il favorito era stato battuto. L'interesse della finale risorgeva di colpo: pensate un po' a che cosa si sarebbe ridotta la finale con un Torino vincente e un'Inter sconfitta... un Toro inafferrabile! Ma era proprio la favorita dell'incontro torinese, la squadra granata? Dubbi potevano essercene: l'assenza di Gabetto era pesante, l'impossibilità di mettere in squadra Santagiuliana per spostare Castigliano in attacco poneva una situazione obbligata. E tutta la vicenda dimostra che ogni squadra, anche quelle di classe ineccepibile, può attraversare un'ora brutta».

Nuove leggi sul sequestro dei giornali e delle pubblicazioni

Il Regio Decreto Legislativo numero 561, il 31 maggio 1946, sancisce le norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni. «Non si può procedere al sequestro se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. In deroga, si può far luogo al sequestro di stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, inoltre, è punito con la multa fino a lire un milione».

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