Promo D - Carrara, il Giudice Sportivo ha deciso: contro l'HSL Derthona è vittoria a tavolino

Buona prestazione contro la prima in classifica riconosciuta con un "regalo": comincia con il piede giusto l'avventura di Agostino al Carrara
Promo D - Carrara, il Giudice Sportivo ha deciso: contro l'HSL Derthona è vittoria a tavolino

Lo scorso 18 novembre è andata in scena la gara tra Carrara 90 e HSL Derthona, la prima volta di Saverio Agostino sulla panchina dei padroni di casa. Un'ottima prestazione da parte del Carrara, considerato il livello degli avversari, terminata con un'immeritata sconfitta. La particolarità del match, però, sta nel fatto che il Derthona abbia effettuato ben 6 sostituzioni al posto delle 5 consentite dal Regolamento, scaturendo così un reclamo da parte della società torinese. Ricorso accettato in pieno dal Giudice Sportivo che, tramite un comunicato ufficiale diramato sul sito LND, ha confermato la vittoria per 3-0 a tavolino in favore del Carrara. Una beffa per gli alessandrini, che hanno pubblicamente ammesso le proprie colpe e subiscono la prima sconfitta stagionale, ma una grande partenza per Agostino e i suoi ragazzi che, grazie a questo "regalo", raggiungono quota 15 e si piazzano a metà classifica. Di seguito il comunicato ufficiale:

"• Gara CARRARA 90 - HSL DERTHONA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo presentato dalla società USD CARRARA 90, relativo alla gara disputata in data 18.11.2018 contro la società HSL DERTHONA, ritualmente presentato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta nonché notificato alla controparte a mezzo messaggio di posta elettronica certificata in data 19.11.2018, con il quale la reclamante si duole della irregolarità nelle sostituzioni effettuate dalla squadra avversaria, che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara,

- esaminati gli atti di gara, dai quali risulta che la società HSL DERTHONA effettuava nel corso della partita 6 sostituzioni al posto delle 5 consentite dal Regolamento, circostanza ammessa esplicitamente dalla stessa Società reclamata con propria comunicazione pervenuta a questo Ufficio a mezzo posta elettronica certificata in data 20/11/2018, lette altresì le controdeduzioni della società HSL DERTHONA, contenute nella suddetta comunicazione PEC, ritenute tuttavia non fondate nel merito, in virtù di quanto disposto dall'articolo 74, comma II, NOIF nonché dall'art. 17, comma 1, C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società USD CARRARA 90, e di respingere per contro l'istanza avanzata dalla società HSL DERTHONA, assegnando a quest'ultima la sanzione della gara persa omologando il seguente risultato: USD CARRARA 90 - HSL DERTHONA 3-0

- di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata

- negli appositi paragrafi si assumono i provvedimenti per quanto in atti."

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