Prima Categoria - Si rigioca KL Pertusa-Borgata Cit Turin

In base a quanto si evince dal comunicato ufficiale n°55 il giudice sportivo ha decretato la ripetizione della sfida di Prima Categoria D tra KL Pertusa-Borgata Cit Turin. Di seguito i motivi di questa decisione
Prima Categoria - Si rigioca KL Pertusa-Borgata Cit Turin

In base a quanto si evince dal comunicato ufficiale n°55 il giudice sportivo ha decretato la ripetizione della sfida di Prima Categoria D tra KL Pertusa-Borgata Cit Turin, terminata domenica con il punteggio di 1-0. Di seguito la nota del comunicato: 

«Gara KL PERTUSA - BORGATA CIT TURIN


Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo da parte della società ASD BORGATA CIT TURIN avverso la regolarità della gara disputata in data 07/04/2019 contro la società KL PERTUSA inoltrato presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo posta elettronica certificata, pervenuta in data 08/04/2019, nonché alla società avversaria con posta elettronica certificata spedita e ricevuta in pari data, a motivo di supposti errori arbitrali che avrebbero influito sul regolare svolgimento della gara;
- in particolare la reclamante riferisce che l'arbitro, al 12º minuto del secondo tempo, avrebbe ammonito il n. 13 del KL PERTUSA, Sig. DELLI CARRI LUCA, sanzionato con il secondo cartellino giallo al minuto 47 del secondo tempo, senza tuttavia comminargli l'espulsione per somma di ammonizioni;
- inoltre, secondo la ricostruzione offerta dalla società BORGATA CIT TURIN, il direttore di gara avrebbe erroneamente inserito nel foglio di sintesi consegnato alle squadre tra gli ammoniti della squadra di casa, al posto del predetto giocatore DELLI CARRI, il Sig. CROCETTA RUGGIERO, in campo con la casacca n. 4, benché lo stesso fosse in panchina a seguito di sostituzione, nonchè tra gli ammoniti  della squadra ospite il n. 4 Sig. DEL POPOLO CARLO, che non sarebbe mai stato sanzionato durante la partita;

-effettuate le opportune verifiche, sentito l'arbitro sulle circostanze sopra evidenziate, quest'ultimo ha ammesso per iscritto di essere incorso in errore ed in particolare di aver segnato la prima ammonizione comminata al Sig. DELLI CARRI inserendo il nominativo del compagno di squadra Sig. CROCETTA, riconoscendo che pertanto il primo doveva effettivamente essere espulso per somma di ammonizioni, confermando tuttavia l'esattezza del provvedimento comminato nei confronti del Sig. DEL POPOLO;
- ritenuto che tale errore abbia inficiato la regolarità della partita;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD BORGATA CIT TURIN, disponendo la ripetizione della gara in oggetto e dando mandato al Comitato Regionale Piemonte e VDA di disporre la ricalendarizzazione della stessa;
- di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti per quanto in atti, compresa l'espulsione per somma di ammonizioni comminata al Sig. DELLI CARRI LUCA della società KL PERTUSA».

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