Eccellenza: Accademia Borgomanero-Alicese, l'intervento della Corte sportiva di Appello

In base a quanto si evince dal comunicato ufficiale numero 67, la Corte sportiva di Appello è intervenuta in merito alla partita tra l'Accademia Borgomanero e l'Alicese del campionato di Eccellenza.
Eccellenza: Accademia Borgomanero-Alicese, l'intervento della Corte sportiva di Appello

In base a quanto si evince dal comunicato ufficiale numero 67, la Corte sportiva di Appello è intervenuta in merito alla partita tra l'Accademia Borgomanero e l'Alicese del campionato di Eccellenza.

In particolare si fa riferimento al reclamo dell'Alicese nei confronti della squalifica dell'allenatore per 6 gare e la possibilità che vi sia un intervento della Procura Federale.

Ecco di seguito quanto scritto nel comunicato:

«a) Ricorso della Società ALICESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 61 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA del 2.5.2019 in riferimento alla gara ASD ACCADEMIA BORGOMANERO – ASD ALICESE CALCIO del 28.4.2019 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone A.

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta all'allenatore YON Ugo la squalifica per 6 gare.
Effettivamente la sanzione appare eccessiva in rapporto alle condotte tenute dall'allenatore e riportate negli atti di gara.

Non pare infatti a questa Corte che YON Ugo si sia reso responsabile di fatti di entità tale da meritare la sanzione inflitta specie ove raffrontati a casi analoghi.

Discorso a parte meritano invece le deduzioni difensive della ricorrente a giustificazione del comportamento del proprio tesserato.

Nel reclamo, infatti, si fa riferimento a richieste da parte di tesserati della società ASD ACCADEMIA BORGOMANERO di un minore impegno per consentire loro la vittoria. Trattasi di circostanze che meritano di essere sottoposte al vaglio della Procura Federale a cui si rende inevitabile la trasmissione degli atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce al 31 maggio 2019 la squalifica inflitta all'allenatore YON Ugo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata».

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