Comunicato ufficiale, Barcanova-Pianezza Under 14 è 3-0 a tavolino per i torinesi

Il referto condanna gli ospiti: "Condotta riprovevole". A Shogbanmu (vittima dell'insulto razziale) sei giornate di squalifica
Comunicato ufficiale, Barcanova-Pianezza Under 14 è 3-0 a tavolino per i torinesi

Il "tanto atteso" comunicato relativo al match Barcanova-Pianezza Under 14, ampiamente esposto sotto i riflettori dei media locali e nazionali, è stato diramato attraverso il sito ufficiale dell'Lnd Piemonte.

Sull'epilogo non regolare del match: "Dall'analisi del referto arbitrale è risultato che la gara USD BARCANOVA CALCIO - USD PIANEZZA CALCIO disputata in data 19/01/2020 non ha avuto un regolare epilogo, essendo stata inizialmente sospesa e poi definitivamente conclusa anzitempo al minuto 18esimo della ripresa in ragione del clima di tensione venutosi a creare a seguito di una reazione ad una decisione arbitrale".

Sulla dinamica dell'episodio: "In particolare, il giocatore n. 11 del Barcanova Calcio, Sig. Shogbanmu Victory Oluwani, lamentando la mancata concessione a proprio favore di un calcio di rigore per un contrasto in area con il portiere avversario, frasi di natura discriminatoria su base razziale, distintamente avvertite dal direttore di gara, il quale, a gioco ancora fermo, richiamava al centro del campo i capitani e gli allenatori, al fine di ristabilire l'ordine. Tuttavia, nel corso di tale tentativo, la tensione in campo tra i giocatori aumentava, tanto da rendere impossibile a giudizio del direttore di gara la serena e regolare prosecuzione dell'incontro. L'arbitro quindi fischiava il termine anticipato della competizione e, alla sua uscita dal campo, veniva insultato e minacciato ripetutamente dai tifosi presenti sugli spalti (non univocamente riconducibili a una squadra in particolare)".

Il verdetto: "Ciò premesso, sottolineata e condannata la gravità dell'ennesimo episodio di discriminazione e razzismo, del tutto intollerabile, appare evidente la responsabilità oggettiva della Società Pianezza Calcio per la condotta riprovevole tenuta dai propri tesserati e dai propri sostenitori, che ha alterato il regolare svolgimento della gara in oggetto. Pertanto, visti gli artt. 6, 10 e 62 del C.G.S., si delibera di sanzionare con la perdita della gara a tavolino a carico della Società PIANEZZA CALCIO, omologando il seguente risultato: BARCANOVA CALCIO - PIANEZZA CALCIO 3-0; di comminare l'ammenda di Euro 150,00 nei confronti della Società Pianezza Calcio per il comportamento discriminatorio tenuto dai propri sostenitori e dal proprio tesserato, non identificato dall'arbitro; - di squalificare per 6 giornate il giocatore il n. 11 della squadra ASD BARCANOVA CALCIO, Sig. SHOGBANMU Victory Oluwani, per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in insulti e contatto fisico".

34 raggiungeva in corsa l'arbitro - che nel mentre aveva fermato il gioco per un fallo a favore della soc. Pianezza Calcio - e lo affrontava in maniera veemente, dandogli una spinta con una mano e insultandolo, venendo per tale ragione espulso. In quel frangente, venivano pronunciate da parte di un giocatore (non identificato) e dei sostenitori della soc. Pianezza Calcio nei confronti del Sig. Shogbanmu frasi di natura discriminatoria su base razziale, distintamente avvertite dal direttore di gara, il quale, a gioco ancora fermo, richiamava al centro del campo i capitani e gli allenatori, al fine di ristabilire l'ordine. Tuttavia, nel corso di tale tentativo, la tensione in campo tra i giocatori aumentava, tanto da rendere impossibile a giudizio del direttore di gara la serena e regolare prosecuzione dell'incontro. L'arbitro quindi fischiava il termine anticipato della competizione e, alla sua uscita dal campo, veniva insultato e minacciato ripetutamente dai tifosi presenti sugli spalti (non univocamente riconducibili a una squadra in particolare). Ciò premesso, sottolineata e condannata la gravità dell'ennesimo episodio di discriminazione e razzismo, del tutto intollerabile, appare evidente la responsabilità oggettiva della Società Pianezza Calcio per la condotta riprovevole tenuta dai propri tesserati e dai propri sostenitori, che ha alterato il regolare svolgimento della gara in oggetto.

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