3ª. Nel caso della Superlega, il Trattato Unione europea deve essere interpretato nel senso che le restrizioni alla concorrenza derivanti dagli statuti FIifa/Uefa possono beneficiare dell’eccezione di cui all’articolo 101, paragrafo 3? Inoltre, esiste una giustificazione oggettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del Trattato UE? (Il paragrafo 3 dell’articolo 101 prevede un’eccezione alla regola normale quando i monopoli o le entità simili ai monopoli “contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva). Ma è il caso dell’Uefa e della Fifa.
