Serie A, per Berardi multa e una giornata di squalifica

Anche Bakayoko e Perisic tra i fermati dal Giudice Sportivo. Multate Atalanta, Sassuolo e Roma
Serie A, per Berardi multa e una giornata di squalifica© LAPRESSE

TORINO - Il Giudice sportivo, con quelli emanati oggi, ha esaurito i verdetti per la stagione 2018-2019. Domenico Berardi del Sassuolo riceve un turno di squalifica e un'ammenda di 5.000 €, "per avere, al termine del primo tempo, tentato di rialzare da terra un calciatore avversario con veemenza, e, successivamente, dopo essere stato colpito con un leggero schiaffo alla nuca da un tesserato avversario, reagito tentando di aggredirlo fisicamente". Un turno di stop e ammenda di 1.500 € per Francesco Magnanelli del Sassuolo, Keita Baldè dell'Inter e Filippo Perucchini dell'Empoli.

GLI ALTRI - Gli altri fermati dal Giudice Sportivo per un turno sono Tiemoué Bakayoko del Milan, Fabio Depaoli del Chievo, Josip Ilicic dell'Atalanta, Marko Pajac dell'Empoli e Ivan Perisic dell'Inter.

LE AMMENDE AI CLUB - La foga dei suoi tifosi per l'accesso alla Champions League costa all'Atalanta due multe: la prima di 10.000 € "a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca", l'altra da 3.000 € "per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". 10.000 € di ammenda al Sassuolo "a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di una persona allo stato non identificata ma riconducibile alla Società che colpiva con un pugno un tesserato avversario". Infine, Roma multata di 2.000 € "per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

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