Juve-Napoli, le motivazioni della sentenza: "No malafede, applicate le norme"

Il Collegio di garanzia sul ricorso del club di De Laurentiis contro le sanzioni per la mancata disputa della gara di campionato con i bianconeri
Juve-Napoli, le motivazioni della sentenza: "No malafede, applicate le norme"© ANSA

TORINO -Il Napoli ha rispettato le regole e giudice sportivo prima e Corte federale d'appello poi non hanno considerato "il criterio della gerarchia delle fonti". Sono state depositate le motivazioni che hanno spinto lo scorso 22 dicembre il Collegio di Garanzia del Coni, a sezioni unite, ad accogliere il ricorso del club di De Laurentiis contro lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitti per non essersi presentati all'Allianz Stadium il 4 ottobre per affrontare la Juve nel campionato di Serie A. Una sanzione, decisa in primo grado dal giudice sportivo e confermata anche in appello, cancellata perché gli organi giudicanti non avevano tenuto conto "del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il protocollo Figc vigente all'epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positivita' al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all'esclusiva competenza della Asl territorialmente competente".

Depositate le motivazioni su Juve-Napoli

Nelle motivazioni, viene sottolineato che il ricorso del Napoli "è fondato e va accolto" e che la società azzurra "ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione". Secondo le Sezioni Unite del Collegio di garanzia, "la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall'essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima". Secondo il Collegio di Garanzia, "il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l'atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione".

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