Giudice Sportivo Serie A: squalifica Tomori, caso Napoli-Lazio, multa Juve

Il difensore del Milan salterà il derby con l'Inter. Cori discriminatori al Maradona, i bianconeri pagano petardi e fumogeni, sanzionate anche Roma, Lecce, Salernitana, Bologna e Cagliari
Giudice Sportivo Serie A: squalifica Tomori, caso Napoli-Lazio, multa Juve© LAPRESSE

È il difensore del Milan Oluwafikayomi Tomori l'unico squalificato dal giudice sportivo in vista della quarta giornata di campionato, in programma fra poco meno di due settimane, dopo la sosta per le nazionali e le partite di qualificazione ai prossimi Europei.

Il 27enne anglo-canadese di origine nigeriana è stato fermato per un turno a causa dell'espulsione - per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" - rimediata contro la Roma. Sarà pertanto costretto a saltare il derby con l'Inter.

Juve, Napoli, Lazio e Roma: le multe

Juventus, Napoli, Lazio e Roma, ma anche Lecce, Salernitana, Bologna e Cagliari, hanno invece ricevuto una sanzione economica. Nel dettaglio:

"Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per 32/143 avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, dal 52° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 53° del secondo tempo, lanciato due mazze di tamburo e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco, una delle quali colpiva un fotografo senza causargli conseguenza lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS", si legge nella nota.

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