Le altre ammende alle società
Queste invece le altre società multate dal giudice sportivo per violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS circa l'introduzione di materiale pirotecnico all'interno degli impianti.
Genoa - € 8.000,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere infine, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore limitrofo in quel momento privo di spettatori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Venezia - € 6.000,00 "per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica ne recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Verona - € 2.500,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Napoli - € 1.500,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
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