Pagina 2 | Plusvalenze, stangata per la Juve: 15 punti di penalizzazione

Dopo una lunga giornata è arrivato il dispositivo della Corte Federale d'Appello della Figc che ha accolto l'istanza per la revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per il club bianconero e sanzioni per i suoi dirigenti, prosciolti gli altri 8 club interessati nell'inchiesta. Stangata della Corte federale visto che la richiesta della Procura federale era stata di nove, pene superiori alla richiesta anche per i dirigenti bianconeri. Dopo questo grado, la Juventus avrà la possibilità, entro trenta giorni, di appellarsi all'ultimo e terzo grado di giudizio: il Collegio di Garanzia del Coni. 

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Caso Plusvalenze, le squalifiche ai dirigenti Juve

Questo il comunicato Figc: "La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti".

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Caso plusvalenze, la giornata

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nell'udienza davanti alla Corte d'appello federale per l'istanza di revocazione contro l'assoluzione di 9 club, tra cui la stessa Juve, nel procedimento sulle plusvalenze dello scorso maggio. I rappresentanti dei club coinvolti hanno sollevato l'eccezione di inammissibilità. Il principio è il “ne bis in idem”, cardine dell’ordinamento italiano per il quale nessuno può essere processato due volte sui medesimi fatti. Del resto il Procuratore federale aveva la possibilità di archiviare il procedimento e poi riaprirlo in seguito, invece ha scelto di andare a processo pur sapendo di non avere ancora a disposizione tutti gli atti dell’inchiesta Prisma, ritenendo di avere elementi sufficienti. L'udienza della Corte Federale per valutare il ricorso del procuratore Chiné si è conclusa dopo le 17.

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Caso plusvalenze, botta risposta tra Chiné e legali Juventus

Un lungo pomeriggio per la Juventus con un botta e risposta davanti alla Corte Federale, tra la difesa del club e il procuratore Chiné. L'accusa avrebbe asserito che le plusvalenze contestate servivano a coprire le perdite, i legali del club bianconero avrebbero specificato che le plusvalenze in oggetto, pari ad una cifra di 60 milioni, rappresentano solo il 3,6% dei ricavi. Sempre secondo la difesa del club bianconero, negli anni che vengono presi in oggetto dalla procura per le contestazioni, la società ha fatto aumenti di capitale per 700 milioni, in tre anni ha avuto 1675 milioni di ricavi e su una cifra totale di 323 milioni di plusvalenze, i 60 milioni contestati da Chiné sarebbero il 18% del totale ovvero il 3,6% dei ricavi.

Caso plusvalenze, la memoria difensiva della Juve

Ricorso "inammissibile, in ragione dell'assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario", cioè di "fatti nuovi", secondo il principio per cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Parte così la memoria difensiva della Juve per l'udienza della Corte federale d'Appello per l'istanza di revoca dell'assoluzione presentata dalla Procura Figc sulle plusvalenze. "Tale divieto di 'bis in idem' - prosegue la memoria - costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che, come noto, ha pienamente recepito le indicazioni interpretative in materia provenienti dalle Corti europee. In argomento, gli scriventi difensori non ignorano l'orientamento della giurisprudenza sportiva secondo cui l'istituto della revocazione ex art. 63 del Codice giustizia sportiva, non violerebbe il divieto di bis in idem né risulterebbe incompatibile con il Codice di Giustizia del Coni; ritengono, però, che sia opportuna una rinnovata e approfondita riflessione in materia". Più avanti viene puntualizzato: "In particolare, con riferimento alla revocazione, l'art. 63, comma 1, lett. d) prevede la possibilità di impugnare tutte le decisioni definitive adottate dagli organi della giustizia sportiva […] se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. L'art. 63, comma 4, lett. a), invece, consente la revisione della sentenza di condanna innanzi alla Corte Federale di Appello nel caso in cui "sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto". "Nessuno degli elementi valorizzati dalla procura Federale" nell'ambito delle operazioni di mercato "dimostra l'esistenza di una artificiosa sopra-valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori alle predette operazioni, con ciò rendendosi piena infondatezza dell'odierno ricorso". "La sussistenza di documenti interni e budget riportanti l'indicazione di plusvalenze come obiettivo strategico non costituiscono affatto un elemento che possa fondare la natura fraudolenta e artificiosa delle operazioni concluse e dei valori ad esse assegnati". A scrivere sono gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa, nell'interesse dei propri rispettivi assistiti, Juventus Fc, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Fabio Paratici e Federico Cherubini. 

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Juve, il 'Libro Nero FP'

Il cosiddetto 'Libro Nero FP' (dove le iniziali stanno per Fabio Paratici) "in realtà si risolve in un appunto su foglio A4" e "la Procura federale omette totalmente di considerare la precisa spiegazione di tale appunto fornita dallo stesso Federico Cherubini (manager responsabile dell'area di mercato della Juventus, ndr) nel coso delle sue sommarie informazione testimoniali del 27 novembre 2021". E' quanto si legge nella memoria difensiva della Juventus per l'udienza alla Corte federale d'Appello. "In altre parole - è la tesi del collegio difensivo del club bianconero - per Federico Cherubini la plusvalenza - che in sé per sé è pienamente lecita - diventa 'artificiale' quando, pur restando lecita (e 'sana'), si lega alla vendita prematura di 'ragazzi giovani', per assecondare 'anche obiettivi' di ordine economico indicati 'dall'area Finance'".

Agnelli, Nedved, Arrivabene, Garimberti, Cherubini e Paratici: le richieste

Il procuratore federale Chinè ha inoltre chiesto l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per l'ex dirigente Juve, ora al Tottenham, Fabio Paratici, 16 mesi per l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per il ds della Juventus Federico Cherubini. Nei confronti del club bianconero, la volontà della procura guidata da Chinè è quella di rendere l'eventuale sanzione 'afflittiva', portando quindi il club bianconero virtualmente fuori dalla lotta per un posto in Europa. Nei confronti delle altre società coinvolte (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara) rimangono invariate le richieste formulate dalla procura federale, quindi solo sanzioni, nel processo dello scorso maggio sulle plusvalenze: richiesti 12 mesi per Massimo Ferrero e 8 mesi e 20 giorni a Ienica per la Sampdoria, 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell'Empoli, 6 mesi e 10 giorni per Preziosi e 10 mesi e 15 giorni per Zerbano del Genoa.

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Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nell'udienza davanti alla Corte d'appello federale per l'istanza di revocazione contro l'assoluzione di 9 club, tra cui la stessa Juve, nel procedimento sulle plusvalenze dello scorso maggio. I rappresentanti dei club coinvolti hanno sollevato l'eccezione di inammissibilità. Il principio è il “ne bis in idem”, cardine dell’ordinamento italiano per il quale nessuno può essere processato due volte sui medesimi fatti. Del resto il Procuratore federale aveva la possibilità di archiviare il procedimento e poi riaprirlo in seguito, invece ha scelto di andare a processo pur sapendo di non avere ancora a disposizione tutti gli atti dell’inchiesta Prisma, ritenendo di avere elementi sufficienti. L'udienza della Corte Federale per valutare il ricorso del procuratore Chiné si è conclusa dopo le 17.

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Caso plusvalenze, botta risposta tra Chiné e legali Juventus

Un lungo pomeriggio per la Juventus con un botta e risposta davanti alla Corte Federale, tra la difesa del club e il procuratore Chiné. L'accusa avrebbe asserito che le plusvalenze contestate servivano a coprire le perdite, i legali del club bianconero avrebbero specificato che le plusvalenze in oggetto, pari ad una cifra di 60 milioni, rappresentano solo il 3,6% dei ricavi. Sempre secondo la difesa del club bianconero, negli anni che vengono presi in oggetto dalla procura per le contestazioni, la società ha fatto aumenti di capitale per 700 milioni, in tre anni ha avuto 1675 milioni di ricavi e su una cifra totale di 323 milioni di plusvalenze, i 60 milioni contestati da Chiné sarebbero il 18% del totale ovvero il 3,6% dei ricavi.

Caso plusvalenze, la memoria difensiva della Juve

Ricorso "inammissibile, in ragione dell'assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario", cioè di "fatti nuovi", secondo il principio per cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Parte così la memoria difensiva della Juve per l'udienza della Corte federale d'Appello per l'istanza di revoca dell'assoluzione presentata dalla Procura Figc sulle plusvalenze. "Tale divieto di 'bis in idem' - prosegue la memoria - costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che, come noto, ha pienamente recepito le indicazioni interpretative in materia provenienti dalle Corti europee. In argomento, gli scriventi difensori non ignorano l'orientamento della giurisprudenza sportiva secondo cui l'istituto della revocazione ex art. 63 del Codice giustizia sportiva, non violerebbe il divieto di bis in idem né risulterebbe incompatibile con il Codice di Giustizia del Coni; ritengono, però, che sia opportuna una rinnovata e approfondita riflessione in materia". Più avanti viene puntualizzato: "In particolare, con riferimento alla revocazione, l'art. 63, comma 1, lett. d) prevede la possibilità di impugnare tutte le decisioni definitive adottate dagli organi della giustizia sportiva […] se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. L'art. 63, comma 4, lett. a), invece, consente la revisione della sentenza di condanna innanzi alla Corte Federale di Appello nel caso in cui "sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto". "Nessuno degli elementi valorizzati dalla procura Federale" nell'ambito delle operazioni di mercato "dimostra l'esistenza di una artificiosa sopra-valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori alle predette operazioni, con ciò rendendosi piena infondatezza dell'odierno ricorso". "La sussistenza di documenti interni e budget riportanti l'indicazione di plusvalenze come obiettivo strategico non costituiscono affatto un elemento che possa fondare la natura fraudolenta e artificiosa delle operazioni concluse e dei valori ad esse assegnati". A scrivere sono gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa, nell'interesse dei propri rispettivi assistiti, Juventus Fc, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Fabio Paratici e Federico Cherubini. 

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