Juventus, le motivazioni della sentenza del -15: "Illecito grave, violato l'art.4"

Nel merito è stato ritenuto che il club bianconero abbia commesso l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti con valenza confessoria". La società ricorre al Coni

"La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione". Lo spiega la Corte di appello Figc nelle motivazioni della sentenza del -15 alla Juve per le plusvalenze. Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti" del club "con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. Per quanto riguarda la sanzione - proseguono le motivazioni -, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A".

La Juventus fa ricorso al Coni

La risposta della Juventus non si è fatta attendere. La società bianconera, infatti, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che farà ricorso al Coni: "Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello. Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso". 

Penalizzata solo la Juve: ecco perché gli altri club non sono coinvolti

Nei fatti nuovi che hanno portato alla riapertura del processo sportivo per le plusvalenze "non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società". È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale che ha inflitto 15 punti di penalità. I giudici, infatti, hanno confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti e i rispettivi amministratori e dirigenti in quanto "nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la Juventus, non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l'accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci".

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Juve -15, le motivazioni della Figc

Sono ben 36 le pagine con cui la Corte Federale d'Appello della Figc ha motivato la condanna della Juventus a 15 punti di penalizzazione nell'attuale campionato, oltre alle sanzioni inflitte ai componenti del CdA bianconero dimissionario. Il dispositivo è stato reso noto dalla Figc sul proprio sito internet: "Per contro, non possono trovare accoglimento le contrarie eccezioni di inammissibilità (sotto plurimi profili) e tardività opposte dai deferiti". Quale prima ragione di inammissibilità, le difese dei deferiti, anche e soprattutto attraverso le deduzioni della Juventus (ma con argomentazioni variamente riprese anche dagli altri resistenti), hanno segnalato che all’istituto della "revocazione in malam partem ex art. 63 C.G.S." debba essere assegnata natura eccezionale, “con la conseguenza che quanto meno se ne imponga un’interpretazione particolarmente rigorosa” (così in particolare la memoria della FC Juventus S.p.A. poi ripresa in corso di discussione orale). A dire della difesa dei deferiti, dunque, "il carattere sostanzialmente penale della sanzione imposta dal CGS (soprattutto in caso di retrocessione o di penalizzazione nel punteggio) imporrebbe un ripensamento dell’istituto, anche nell’ottica di ritenere applicabile il principio del ne bis in idem. L'eccezione non è fondata", prosegue. "Pur essendo condivisibile l’assunto di partenza a proposito della natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento e di una interpretazione rigorosa soprattutto in termini di decisività dei fatti prima non conosciuti o sopravvenuti (rigore che questa Corte non intende in alcun modo tradire), la stessa difesa della FC Juventus S.p.A. è poi costretta ad ammettere che l’ordinamento sportivo prevede una tale revocazione, in ragione dei caratteri di diversità e autonomia che lo connotano. Caratteristiche - quelle appena enunciate - che non consentono neppure di introdurre eccezioni di inconciliabilità tra la revocazione prevista dell’art. 63 CGS e i principi costituzionali anche afferenti il giusto processo", sottolinea la Corte di Appello della Figc.

Penalizzazione Juve, la Figc: "Violato l'art. 4"

"Risulta in particolare violato l’art. 4, comma 1, CGS. In proposito, va ricordato che la valutazione volta ad accertare il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto ad un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie (civilistiche o penalistiche). Il giudice sportivo non è quindi deputato a valutare le responsabilità ordinarie. Esso deve valutare il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. Alla luce del richiamato contenuto dell’art. 4, comma 1, CGS, è anche irrilevante verificare se possa distinguersi la falsità di un bilancio rispetto alla mera non conformità di esso ai principi contabili applicabili alla società che debba redigere quel dato bilancio (dunque irregolare). Resta quindi intatto il punto centrale della contestazione disciplinare: la condotta della FC Juventus S.p.A. e dei relativi amministratori e dirigenti - per tutto quanto sopra spiegato - viola l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS", si legge nella nota redatta dalla Figc.

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La Corte Figc sul Libro Nero di Paratici

Il cosiddetto "Libro Nero di FP (cioè Fabio Paratici)" è un documento - o meglio un foglio A4 di appunti scritto a penna da Cherubini - che "non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale 'appunto' di lavoro". Lo scrive la Corte d'appello della Figc che, nelle sue motivazioni alla sentenza con cui ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus nel processo sportivo sulle plusvalenze, ha definito "inquietante" il documento in questione.

Libro Nero, la Corte Figc: "Cherubini contro Paratici"

"Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto 'Libro Nero di FP', di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto 'Libro' fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale", si legge nelle motivazioni. "Naturalmente - rileva la Corte federale -, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto(accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti 'differenze di vedute': cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il 'Libro Nero di FP', Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva".

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"La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione". Lo spiega la Corte di appello Figc nelle motivazioni della sentenza del -15 alla Juve per le plusvalenze. Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti" del club "con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. Per quanto riguarda la sanzione - proseguono le motivazioni -, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A".

La Juventus fa ricorso al Coni

La risposta della Juventus non si è fatta attendere. La società bianconera, infatti, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che farà ricorso al Coni: "Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello. Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso". 

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Nei fatti nuovi che hanno portato alla riapertura del processo sportivo per le plusvalenze "non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società". È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale che ha inflitto 15 punti di penalità. I giudici, infatti, hanno confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti e i rispettivi amministratori e dirigenti in quanto "nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la Juventus, non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l'accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci".

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