Plusvalenze Juventus, Paco D’Onofrio: "Ma con l’articolo 31 viene meno il 4!”

Il docente di diritto sportivo all’Università di Bologna: "Il primo, con norma specifica, non si può abbinare al secondo che è generale: no al criterio cumulativo”

Prof. Paco D’Onofrio, come commenta la sentenza?

«L’impianto della sentenza è molto solido e non mi stupisce, considerando l’autorevolezza dei componenti della Corte federale d’appello, che peraltro si è espressa a sezioni unite. Tuttavia, hanno applicato oltre all’articolo specifico in caso di plusvalenze, cioè l’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (che prevede solo ammende, cioè multe), anche l’art. 4, comma 1, cioè la violazione dei principi generali di lealtà, probità e correttezza (che prevede, invece, anche punti di penalizzazione). Questa scelta non è così pacifica».

Effettivamente cosa significa questo suo rilievo?

«Significa che se c’è una norma specifica (art.31), non si dovrebbe applicare quella generale (art.4). Il criterio cumulativo non è previsto, poiché la seconda viene considerata una norma “di chiusura”, applicabile solo quando ne manchi una specifica che consenta di punire una condotta comunque irregolare».

Come si potrebbe spiegare l’impiego, invece, di questo criterio?

«Non saprei, ma potrebbe essere un punto essenziale dell’impugnazione. La questione singolare è che questo principio, cioè il divieto di cumulo di cui parlavo prima, è deducibile da un parere del Collegio di Garanzia richiamato proprio dalla stessa sentenza (parere n.5/2017). Infatti, i Giudici a cui la Juventus si rivolgerà depositando il proprio ricorso, hanno in precedenza considerato corretto l’applicabilità della norma generale in assenza di una norma specifica, che invece nella vicenda in oggetto c’è ed è chiarissima. Detta più semplicemente, se c’è una norma specifica, in questo caso quella sulle irregolarità contabili, art. 31, comma 1, non è previsto il richiamo ai principi generali».

Concretamente tutto questo cosa comporta?

«La conseguenza è rilevante, poiché seguendo il ragionamento che ho appena esposto, non sarebbe stato possibile comminare punti di penalizzazione, ma solo ammende, benché molto consistenti».

Il paragone con Calciopoli è corretto?

«A mio avviso no, proprio per il motivo ricordato sopra. In quel caso la norma sportiva che vietava che i dirigenti delle Società avessero rapporti anche solo di abitualità con arbitri e designatori non c’era (fu introdotta successivamente). Si fece ricorso ai principi generali di lealtà, probità e correttezza, proprio perché mancava, all’epoca una norma specifica. Qui, come ricordato, il presupposto è diverso».

Nella sentenza si parla anche di un “sistema” di condotte vietate.

«Anche l’idea che una serie reiterata di irregolarità ne modifichi la qualificazione giuridica potrebbe essere contestata dalla Juventus. Se, infatti, si accertassero più violazioni contabili, si aggraverebbe eventualmente la consistenza della sanzione pecuniaria già prevista, moltiplicandola, ad esempio, per il numero di illeciti commessi, ma non la natura delle sanzioni. Del resto, se parcheggio più volte l’auto in doppia fila, optando per un’abituale e sistematica condotta irregolare, pagherò più multe, ma non finirò in carcere».

Cosa si aspetta che succeda ora?

«Dando per scontato che la Juventus depositerà entro 30 giorni, o forse anche prima, il ricorso per impugnare la sentenza della Corte federale d’appello della Figc, credo che in ogni caso la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni sarà molto complessa, poiché chiamato a confermare o smentire quanto argomentato in sede di condanna federale, fatalmente creando un precedente giurisprudenziale di certo rilievo sportivo e scientifico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice di Giustizia Sportiva

Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali
1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.

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Prof. Paco D’Onofrio, come commenta la sentenza?

«L’impianto della sentenza è molto solido e non mi stupisce, considerando l’autorevolezza dei componenti della Corte federale d’appello, che peraltro si è espressa a sezioni unite. Tuttavia, hanno applicato oltre all’articolo specifico in caso di plusvalenze, cioè l’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (che prevede solo ammende, cioè multe), anche l’art. 4, comma 1, cioè la violazione dei principi generali di lealtà, probità e correttezza (che prevede, invece, anche punti di penalizzazione). Questa scelta non è così pacifica».

Effettivamente cosa significa questo suo rilievo?

«Significa che se c’è una norma specifica (art.31), non si dovrebbe applicare quella generale (art.4). Il criterio cumulativo non è previsto, poiché la seconda viene considerata una norma “di chiusura”, applicabile solo quando ne manchi una specifica che consenta di punire una condotta comunque irregolare».

Come si potrebbe spiegare l’impiego, invece, di questo criterio?

«Non saprei, ma potrebbe essere un punto essenziale dell’impugnazione. La questione singolare è che questo principio, cioè il divieto di cumulo di cui parlavo prima, è deducibile da un parere del Collegio di Garanzia richiamato proprio dalla stessa sentenza (parere n.5/2017). Infatti, i Giudici a cui la Juventus si rivolgerà depositando il proprio ricorso, hanno in precedenza considerato corretto l’applicabilità della norma generale in assenza di una norma specifica, che invece nella vicenda in oggetto c’è ed è chiarissima. Detta più semplicemente, se c’è una norma specifica, in questo caso quella sulle irregolarità contabili, art. 31, comma 1, non è previsto il richiamo ai principi generali».

Concretamente tutto questo cosa comporta?

«La conseguenza è rilevante, poiché seguendo il ragionamento che ho appena esposto, non sarebbe stato possibile comminare punti di penalizzazione, ma solo ammende, benché molto consistenti».

Il paragone con Calciopoli è corretto?

«A mio avviso no, proprio per il motivo ricordato sopra. In quel caso la norma sportiva che vietava che i dirigenti delle Società avessero rapporti anche solo di abitualità con arbitri e designatori non c’era (fu introdotta successivamente). Si fece ricorso ai principi generali di lealtà, probità e correttezza, proprio perché mancava, all’epoca una norma specifica. Qui, come ricordato, il presupposto è diverso».

Nella sentenza si parla anche di un “sistema” di condotte vietate.

«Anche l’idea che una serie reiterata di irregolarità ne modifichi la qualificazione giuridica potrebbe essere contestata dalla Juventus. Se, infatti, si accertassero più violazioni contabili, si aggraverebbe eventualmente la consistenza della sanzione pecuniaria già prevista, moltiplicandola, ad esempio, per il numero di illeciti commessi, ma non la natura delle sanzioni. Del resto, se parcheggio più volte l’auto in doppia fila, optando per un’abituale e sistematica condotta irregolare, pagherò più multe, ma non finirò in carcere».

Cosa si aspetta che succeda ora?

«Dando per scontato che la Juventus depositerà entro 30 giorni, o forse anche prima, il ricorso per impugnare la sentenza della Corte federale d’appello della Figc, credo che in ogni caso la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni sarà molto complessa, poiché chiamato a confermare o smentire quanto argomentato in sede di condanna federale, fatalmente creando un precedente giurisprudenziale di certo rilievo sportivo e scientifico».

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