Il Consiglio di Stato
Sempre lunedì, o al massimo martedì, è atteso l’esito dell’udienza tenutasi giovedì davanti al Consiglio di Stato sulla Carta Covisoc: ormai la famosa nota 10940 è di dominio pubblico perché, dopo che il Tar aveva dato ragione ai legali di Paratici e Cherubini sulla richiesta di poter visionare il documento tra la Procura federale e la Covisoc, negata davanti alla Corte federale d’appello che ha deciso la penalizzazione di 15 punti e dopo che il Consiglio di Stato aveva negato la sospensiva la Procura federale ha prodotto alle difese lo scambio di missive, ma il pronunciamento del ricorso della Federcalcio è importante per capire se ci saranno elementi utili all’accusa o alla difesa.
La seconda inchiesta sportiva
E sempre tra lunedì e martedì scadono i venti giorni di proroga (la seconda, che si aggiunge ai 40 della prima) richiesti dal procuratore federale Giuseppe Chiné per portare a termine l’inchiesta sportiva bis, quella relativa alle manovre stipendi e ai rapporti di partnership tra i club. Alla Procura federale si sono presi tutto il tempo previsto dalla normativa per analizzare l’ampio incartamento inviato dalla Procura di Torino che ha condotto l’inchiesta Prisma: in questo secondo filone la giustizia sportiva si concentra sulla gestione degli stipendi durante la pandemia e sulle eventuali scritture private tra club e giocatori per il taglio di alcune mensilità qualora la stagione non fosse ripresa. Sulle partnership sospette, invece, ha risposto la società bianconera venerdì nella relazione semestrale: «I consulenti della Juventus hanno accertato l'irrilevanza sotto il profilo giuridico e di conseguenza contabile delle possibili operazioni di calciomercato con altri club segnalate in ulteriori atti di indagine depositati a febbraio e a marzo dalla Procura di Torino nell'ambito del procedimento penale a carico del club. Sotto il profilo contabile i suddetti documenti non rappresentano contratti ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché il principio citato attribuisce rilevanza contabile esclusivamente a quegli accordi che sono idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti».