Pagina 2 | Juventus, una settimana da batticuore: si decide il futuro

TORINO - Sarà un inizio settimana caldissimo per la Juventus sul fronte della giustizia ordinaria e sportiva. Lunedì mattina, presso il tribunale di Torino, è fissata davanti al Gup Marco Picco l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma: a sostenere l’accusa i pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio (Ciro Santoriello ha fatto un passo indietro dopo le polemiche per alcune sue dichiarazioni anti Juve) che hanno condotto l’inchiesta sui conti della Juventus chiedendo il rinvio a giudizio di dodici tra dirigenti e amministratori della Juventus (tra cui l’ex presidente Agnelli, l’ex vice Nedved, l’ex ad Arrivabene e l’ex dg Paratici), oltre la stessa società bianconera, dall’altra parte un pool di avvocati che avrà il compito di smontare le ipotesi di reato che vanno dalle false comunicazioni al mercato azionario all’ostacolo alla vigilanza Consob, dalle false fatturazioni all’aggiottaggio.

L'allungo in Cassazione

Prima però di entrare nel merito del processo, la mattinata di lunedì sarà impegnata per la costituzione delle parti civili, come annunciato da alcuni piccoli soci della Juventus che si ritengono persone offese e danneggiate. Durante il dibattimento il Gup, oltre a decidere il rinvio o meno a giudizio, sarà chiamato a pronunciarsi sulla competenza territoriale, con la richiesta degli avvocati difensori di spostare il processo a Milano, sede della Borsa, visto che i principali reati contestati si sarebbero consumati nella capitale lombarda e la replica della Procura di Torino che ritiene che i reati si siano consumati nella sede del club.
È probabile che il Gup, in base anche alla riforma Cartabia, decida di passare la “patata bollente” alla Corte di Cassazione, che deciderà in maniera definitiva il tribunale competente. Questo passaggio però rischia di allungare di 2-3 mesi i tempi del processo, visto che il pronunciamento della Cassazione potrebbe arrivare in non prima di giugno.

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Il Consiglio di Stato

Sempre lunedì, o al massimo martedì, è atteso l’esito dell’udienza tenutasi giovedì davanti al Consiglio di Stato sulla Carta Covisoc: ormai la famosa nota 10940 è di dominio pubblico perché, dopo che il Tar aveva dato ragione ai legali di Paratici e Cherubini sulla richiesta di poter visionare il documento tra la Procura federale e la Covisoc, negata davanti alla Corte federale d’appello che ha deciso la penalizzazione di 15 punti e dopo che il Consiglio di Stato aveva negato la sospensiva la Procura federale ha prodotto alle difese lo scambio di missive, ma il pronunciamento del ricorso della Federcalcio è importante per capire se ci saranno elementi utili all’accusa o alla difesa.

La seconda inchiesta sportiva

E sempre tra lunedì e martedì scadono i venti giorni di proroga (la seconda, che si aggiunge ai 40 della prima) richiesti dal procuratore federale Giuseppe Chiné per portare a termine l’inchiesta sportiva bis, quella relativa alle manovre stipendi e ai rapporti di partnership tra i club. Alla Procura federale si sono presi tutto il tempo previsto dalla normativa per analizzare l’ampio incartamento inviato dalla Procura di Torino che ha condotto l’inchiesta Prisma: in questo secondo filone la giustizia sportiva si concentra sulla gestione degli stipendi durante la pandemia e sulle eventuali scritture private tra club e giocatori per il taglio di alcune mensilità qualora la stagione non fosse ripresa. Sulle partnership sospette, invece, ha risposto la società bianconera venerdì nella relazione semestrale: «I consulenti della Juventus hanno accertato l'irrilevanza sotto il profilo giuridico e di conseguenza contabile delle possibili operazioni di calciomercato con altri club segnalate in ulteriori atti di indagine depositati a febbraio e a marzo dalla Procura di Torino nell'ambito del procedimento penale a carico del club. Sotto il profilo contabile i suddetti documenti non rappresentano contratti ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché il principio citato attribuisce rilevanza contabile esclusivamente a quegli accordi che sono idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti».

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Il Consiglio di Stato

Sempre lunedì, o al massimo martedì, è atteso l’esito dell’udienza tenutasi giovedì davanti al Consiglio di Stato sulla Carta Covisoc: ormai la famosa nota 10940 è di dominio pubblico perché, dopo che il Tar aveva dato ragione ai legali di Paratici e Cherubini sulla richiesta di poter visionare il documento tra la Procura federale e la Covisoc, negata davanti alla Corte federale d’appello che ha deciso la penalizzazione di 15 punti e dopo che il Consiglio di Stato aveva negato la sospensiva la Procura federale ha prodotto alle difese lo scambio di missive, ma il pronunciamento del ricorso della Federcalcio è importante per capire se ci saranno elementi utili all’accusa o alla difesa.

La seconda inchiesta sportiva

E sempre tra lunedì e martedì scadono i venti giorni di proroga (la seconda, che si aggiunge ai 40 della prima) richiesti dal procuratore federale Giuseppe Chiné per portare a termine l’inchiesta sportiva bis, quella relativa alle manovre stipendi e ai rapporti di partnership tra i club. Alla Procura federale si sono presi tutto il tempo previsto dalla normativa per analizzare l’ampio incartamento inviato dalla Procura di Torino che ha condotto l’inchiesta Prisma: in questo secondo filone la giustizia sportiva si concentra sulla gestione degli stipendi durante la pandemia e sulle eventuali scritture private tra club e giocatori per il taglio di alcune mensilità qualora la stagione non fosse ripresa. Sulle partnership sospette, invece, ha risposto la società bianconera venerdì nella relazione semestrale: «I consulenti della Juventus hanno accertato l'irrilevanza sotto il profilo giuridico e di conseguenza contabile delle possibili operazioni di calciomercato con altri club segnalate in ulteriori atti di indagine depositati a febbraio e a marzo dalla Procura di Torino nell'ambito del procedimento penale a carico del club. Sotto il profilo contabile i suddetti documenti non rappresentano contratti ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché il principio citato attribuisce rilevanza contabile esclusivamente a quegli accordi che sono idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti».

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