Ed è qui che viene contestato non più l’articolo 31 ma il famoso articolo 4 sulla lealtà sportiva.
«Una premessa: il procedimento di revocazione è straordinario, non dovrebbe andare oltre il perimetro del primo processo, qui invece si cambia addirittura il reato. Il Collegio ammette il mutamento ma lo ritiene legittimo come espressione del diritto del giudice sportivo di dare una qualificazione giuridica diversa dei reati da quella richiesta dalla Procura. Nel diritto ordinario questo è considerato una violazione del diritto alla difesa. La Corte costituzionale è stata chiara: ci sono ordinamenti particolari, come quello sportivo, che hanno le loro leggi ma non possono violare i principi fondamentali della Costituzione tra cui il diritto alla difesa. Ma la cosa clamorosa è un’altra».
Quale?
«Che la giurisprudenza sportiva ha inventato il concetto di modico quantitativo di plusvalenza. Rispetto alla prima fase, visto che il reato non c’è, la procura federale contesta la condotta sistematica. Facciamo un esempio: se io detengo uno spinello non sono punibile, se ne ho qualche chilo allora è reato. La plusvalenza non è punibile, siccome la Juve fa ricorso massiccio alle plusvalenze allora diventa reato. In seguito a questa vicenda la Consob ha già deliberato che le plusvalenze a specchio sono permute e che a bilancio bisogna mettere lo stesso prezzo di acquisto e di cessione, cioè zero. Ma lo dice ora».