Caso Diawara, resta la sconfitta a tavolino della Roma a Verona

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto la richiesta del club giallorosso per una sanzione più leggera
Caso Diawara, resta la sconfitta a tavolino della Roma a Verona© LAPRESSE

ROMA - Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto il ricorso della Roma contro la sconfitta per 3-0 a tavolino decisa dal giudice sportivo e, in secondo grado, dalla Corte Sportiva d’Appello nella partita con il Verona del 19 settembre scorso. Resta quindi il ko dei giallorossi colpevoli di aver schierato in campo, contro gli scaligeri, Amadou Diawara, inserito erroneamente nella lista dei calciatori under 22 nonostante avesse compiuto 23 anni nel luglio scorso.

Il dispositivo della sentenza

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, nel dispositivo della sentenza che conferma il 3-0 a tavolino a favore del Verona, scrive: "Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa via pec in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014. Respinge il ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica".

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