"Se l'Inter sapeva rischia la responsabilità diretta": parla l'esperto in diritto sportivo

L’avvocato D’Onofrio sul caso Lucci e sui biglietti forniti agli ultras: «L’articolo 4 può essere utilizzato se la serie crea un sistema di illeciti»

Il capo ultrà Luca Lucci, nel suo interrogatorio, ha dichiarato di aver avuto rapporti con la dirigenza del Milan. Delle possibili conseguenze sul piano sportivo parla Paco D’Onofrio, avvocato esperto di diritto sportivo e professore di diritto dello sport presso l'Università di Bologna. Se le affermazioni di Lucci fossero confermate, cosa rischierebbero i tesserati? «Il codice di giustizia Figc vieta rapporti e frequentazioni, non occasionali, con i sostenitori della squadra, per evitare preventivamente spazi di promiscuità tra parti che non devono avere dialogo, escluso lo Slo (delegato ai rapporti con i tifosi, ndr). Se la circostanza fosse accertata le sanzioni previste sarebbero squalifiche e ammende, come previsto dall’art. 25». 
 
Il club può essere chiamato in causa per responsabilità oggettiva o diretta? 
«Sì, dipende anche dal livello di coinvolgimento dei vertici, perché se fosse accertata in capo a chi riveste il ruolo di rappresentante della società, la responsabilità sarebbe diretta, ipotesi più grave di quella oggettiva».  
 
La responsabilità può derivare anche dall’uso illecito dei biglietti da parte dei tifosi? 
«La società può vendere e/o distribuire biglietti entro criteri prestabiliti normativamente, la sua responsabilità si limita a questo. Ove poi i tifosi facessero un uso non consentito dei ticket legittimamente ottenuti, la responsabilità non si estenderebbe alla società, evidentemente incolpevole, a meno che non si accerti la complicità di suoi tesserati, a conoscenza delle intenzioni illecite dei sostenitori».  

 

È ipotizzabile l'applicazione dell’art. 4? 
«La giustizia sportiva ricorre a questa norma quando le condotte, pur non configurando gli illeciti tipici, come l’art. 25, rappresentino comunque comportamenti ritenuti meritevoli di condanna, anche se non tassativamente previsti. Tuttavia, come nel caso delle plusvalenze a carico della Juventus, la giustizia sportiva ha applicato questo articolo, e il conseguente maggior rigore sanzionatorio, anche quando una serie di illeciti - non un singolo episodio - costituiscano un sistema». 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inchiesta Ultras

Il concetto di "Sistema diffuso" e la gravità rispetto alla Juve

Per quanto ci ha appena detto, è possibile una penalizzazione in classifica? 
«Per questi tipi di addebiti disciplinari, legati ai rapporti con la tifoseria, non è prevista questa sanzione. Se gli episodi fossero molti e denotassero un sistema diffuso, allora si potrebbe giungere anche alla penalizzazione». 
 
C'è differenza tra supporto “istituzionale” e tolleranza passiva verso gli ultrà? Voler mantenere la pace nello stadio può essere un'attenuante? 
«Tema scivoloso, mai effettivamente risolto dal governo del calcio: certo non si può chiedere ai club di gestire o arginare fenomeni criminali che nemmeno lo Stato riesce a contrastare. Nel primo caso, evidentemente più grave, rileva un atteggiamento attivo e consapevole della società; nel secondo, un atteggiamento passivo, forse anche succube». 
 
Ravvisa più somiglianze o differenze con il precedente Juve? 
«Per quanto è dato leggere dalle notizie diffuse dagli organi di stampa circa le ultime vicende, nel caso delle curve di Milan ed Inter le circostanze sembrerebbero più gravi, sia per numero di episodi che di tesserati coinvolti. Tuttavia, è necessario esprimere con prudenza valutazioni lapidarie: bisognerebbe effettivamente conoscere tutti gli atti e soprattutto considerare che i criteri della giustizia sportiva sono diversi da quelli della giustizia penale».
 

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Il capo ultrà Luca Lucci, nel suo interrogatorio, ha dichiarato di aver avuto rapporti con la dirigenza del Milan. Delle possibili conseguenze sul piano sportivo parla Paco D’Onofrio, avvocato esperto di diritto sportivo e professore di diritto dello sport presso l'Università di Bologna. Se le affermazioni di Lucci fossero confermate, cosa rischierebbero i tesserati? «Il codice di giustizia Figc vieta rapporti e frequentazioni, non occasionali, con i sostenitori della squadra, per evitare preventivamente spazi di promiscuità tra parti che non devono avere dialogo, escluso lo Slo (delegato ai rapporti con i tifosi, ndr). Se la circostanza fosse accertata le sanzioni previste sarebbero squalifiche e ammende, come previsto dall’art. 25». 
 
Il club può essere chiamato in causa per responsabilità oggettiva o diretta? 
«Sì, dipende anche dal livello di coinvolgimento dei vertici, perché se fosse accertata in capo a chi riveste il ruolo di rappresentante della società, la responsabilità sarebbe diretta, ipotesi più grave di quella oggettiva».  
 
La responsabilità può derivare anche dall’uso illecito dei biglietti da parte dei tifosi? 
«La società può vendere e/o distribuire biglietti entro criteri prestabiliti normativamente, la sua responsabilità si limita a questo. Ove poi i tifosi facessero un uso non consentito dei ticket legittimamente ottenuti, la responsabilità non si estenderebbe alla società, evidentemente incolpevole, a meno che non si accerti la complicità di suoi tesserati, a conoscenza delle intenzioni illecite dei sostenitori».  

 

È ipotizzabile l'applicazione dell’art. 4? 
«La giustizia sportiva ricorre a questa norma quando le condotte, pur non configurando gli illeciti tipici, come l’art. 25, rappresentino comunque comportamenti ritenuti meritevoli di condanna, anche se non tassativamente previsti. Tuttavia, come nel caso delle plusvalenze a carico della Juventus, la giustizia sportiva ha applicato questo articolo, e il conseguente maggior rigore sanzionatorio, anche quando una serie di illeciti - non un singolo episodio - costituiscano un sistema». 

 

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