Juventus, Marotta e Paratici deferiti per irregolarità nei trasferimenti 

Il club bianconero e i due dirigenti sono stati deferiti alla Commissione disciplinare presso il Settore tecnico della Figc e al Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare per il trasferimento di tesserati. Stesso provvedimento anche per Udinese e Genoa in quanto coinvolte per responsabilità oggettiva o diretta
Juventus, Marotta e Paratici deferiti per irregolarità nei trasferimenti © LaPresse

TORINO - Tre società, Juventus, Udinese e Genoa, assieme a nove tesserati, sono stati deferiti alla Commissione disciplinare presso il Settore tecnico della Figc e al Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare. I tesserati Andrea Stramaccioni, Gino Pozzo, Franco Collavino, Cristiano Giaretta, Giuseppe Bozzo, Marco Motta, Giuseppe Marotta, Alessandro Zarbano e Fabio Paratici sono stati deferiti dal procuratore federale "per violazione dell'articolo 1 bis, comma 1, del codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, del regolamento "agenti di calciatori" in vigore fino al 31 marzo 2015". Juventus e Udinese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, il Genoa per responsabilità diretta.

L'unico giocatore coinvolto è Marco Motta. Il laterale destro, in forza alla Juventus dal 2010 al 2015, ha militato per sei squadre nei 5 anni di tesseramento per i bianconeri, tra le quali Genoa e Udinese. La Vecchia Signora rischia una multa da 50 a 180mila euro o una penalizzazione da 1 a 2 punti.

IL TESTO INTEGRALE - Questo invece il testo integrale: "Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. ed al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. ANDREA STRAMACCIONI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'attività dell'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, ai fini della trattativa e della conclusione del contratto con la Udinese Calcio S.p.A. nel mese di giugno del 2014;

- il sig. GINO POZZO, Consigliere di Amministrazione della Udinese Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico;

- il sig. COLLAVINO FRANCO, consigliere di amministrazione con delega di firma della Udinese Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico;

- il sig. GIARETTA CRISTIANO, direttore sportivo della Udinese Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico;

- l'Avv. GIUSEPPE BOZZO, agente di calciatori fino al 25.10.2010, : 1.- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Marco Motta, in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Roma S.p.A. dell'1.2.2009, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito del 2.9.2009; 2.- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Marco Motta in occasione della stipulazione del contratto con la Juventus F.C. S.p.A. del 2.7.2010, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito dello stesso 2.7.2010;

- il Sig. MARCO MOTTA, calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Udinese Calcio S.p.A., la A.S. Roma S.p.A. e la Juventus F.C. S.p.A.: 1.- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori dell'avv. Giuseppe Bozzo, in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Roma S.p.A. dell'1.2.2009, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito del 2.9.2009; 2.- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori dell'avv. Giuseppe Bozzo, in occasione della stipulazione del contratto con la Juventus F.C. S.p.A. del 2.7.2010, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito dello stesso 2.7.2010; 3.- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la Juventus F.C. S.p.A. conferisse all'avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi dell'art. 5 del Codice Agenti di Calciatori nel suo interesse, il mandato di cui alla scrittura privata del 19.7.2012 per la sua cessione ad altra società e per aver tratto vantaggio dal conferimento dello stesso mandato sia attraverso la corresponsione della metà delle somme pagate dalla Juventus F.C. S.p.A. a suo fratello, sig. Massimiliano Motta, a seguito dell'accordo tra quest'ultimo e lo stesso Avv. Bozzo del 4.10.2012, sia attraverso il mancato pagamento, pattuito in data 3.10.2012, delle somme dovute all'appena citato professionista per la stagione sportiva 2012 - 2013, così come risultanti dalla dichiarazione di debito del 2.7.2010; 4.- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1, 6 ed 8, 20, commi 2 e 9, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del sig. Luca Pasqualin, in occasione del trasferimento alla Genoa Cricket & Football Club S.p.A. nella stagione sportiva 2013 - 2014, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., nonchè per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la P.D.P. s.r.l. cedesse a suo fratello, sig. Massimiliano Motta, la metà dei compensi conferiti alla stessa dal sig. Luca Pasqualin e maturati in dipendenza del mandato conferito allo stesso dalla Genoa Cricket & Football Club S.p.A. in data 16.1.2014 per il suo trasferimento a tale società;

- il sig. GIUSEPPE MAROTTA, Amministratore delegato e Direttore Generale Sport della Juventus F.C. S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito all'avv. Giuseppe Bozzo il mandato di cui alla scrittura privata del 19.7.2012 per la cessione del sig. Marco Motta ad altra società nonostante lo stesso professionista svolgesse la stessa attività, rilevante ai sensi dell'art. 5 del Codice Agenti di calciatori, per lo stesso calciatore;

- il sig. ALESSANDRO ZARBANO, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito al sig. Luca Pasqualin il mandato del 16.1.2014 per il tesseramento del calciatore sig. Marco Motta, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore;

- il sig. FABIO PARATICI, direttore sportivo della Juventus F.C. S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), per aver inoltrato dalla propria utenza telefonica a quella del sig. Gianluca Fiorini, agente di calciatori iscritto nel registro F.I.G.C., due messaggi SMS, uno in data 29.8.2014 ed uno in data 21.9.2014, dal contenuto offensivo per il destinatario;

- la società UDINESE CALCIO S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza sig. COLLAVINO FRANCO, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati sigg.ri POZZO GINO e GIARETTA CRISTIANO;

- la società JUVENTUS F.C. S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza sig. GIUSEPPE MAROTTA, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato sig. FABIO PARATICI;

- la società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza sig. ALESSANDRO ZARBANO.

«IL GENOA RISCHIA SOLO UNA MULTA» - Interpellato da Pianetagenoa1893.net, l'avvocato Mattia Grassani, legale del Genoa ha spiegato: «Non mi sono ancora confrontato con la società, sto aspettando l'incartamento dalla Procura federale con tutte le accuse in dettaglio per poter stabilire una strategia processuale. L'udienza si terrà presumibilmente nel prossimo gennaio». Ma cosa rischia in concreto la società? «Sono violazioni amministrative - conclude Grassani - che comportano eventuali sanzioni di lieve entità sia per il Genoa che per il dottor Zarbano».

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