"Un altro tipo di processo"
Tuttavia, nel deferimento dell'1 aprile 2022, Chiné non contestava alla Juve proprio l'articolo 4. E siccome alla luce di nuove prove, l'accusa può modificare le sanzioni irrogate, purché siano previste dagli stessi capi di imputazione delineati all'inizio del medesimo processo, gli avvocati dei bianconeri davanti al Collegio di Garanzia punteranno al riconoscimento dell'illegittimità della penalizzazione. Nel deferimento si citavano l'articolo 6, comma 1 e 2 (responsabilità diretta oggettiva del club circa l'operato dei suoi dirigenti e rappresentanti) e l'articolo 31 comma 1 (illeciti amministrativi in riferimento alle plusvalenze: ammenda con diffida). Nonostante non fosse richiamato l'articolo 4, secondo la Procura la penalizzazione doveva comunque essere inflitta per la responsabilità diretta e oggettiva della società. Ma, nella sua controreplica, l'avvocato Maurizio Bellacosa afferma: "L'articolo 4 non è espressamente richiamato nella contestazione contro la società, oltre al 31 c'è solo l'articolo 6. Non si possono integrare due illeciti rispetto allo stesso fatto. La Procura sta cercando di celebrare un altro tipo di processo con un altro tipo di contestazione". Da qui discende la questione della legittimità del verdetto.