Plusvalenze Juventus, Santoro: “La revocazione è illegittima! Intercettazioni? Non valgono”

Parole durissime dall’ex presidente della Corte federale d’Appello: “Le frasi carpite non possono provare illeciti contabili. Serviva una consulenza tecnica: dov’è? Cambiato il capo d’imputazione: non si può. Non è spiegato il calcolo che porta ai 15 punti di penalità”

TORINO - Giudice Santoro, già Presidente della Corte Federale d’Appello della Figc e del Consiglio di Stato, da esperto in materia di giustizia sportiva che opinione si è fatto delle motivazioni della sentenza sulle plusvalenze Juventus?

«Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello federale hanno accresciuto i dubbi che già avevo sollevato in precedenza sulla legittimità della revocazione: per giustificare la riapertura del processo devono sopraggiungere dei fatti nuovi che i giudici hanno individuato nelle intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Procura di Torino».

E le intercettazioni non possono essere considerate fatti nuovi?

«In primo luogo le intercettazioni non sono utilizzabili per provare illeciti contabili: nella fattispecie, i giudici considerano le plusvalenze, con valori artificiosi dati ai giocatori, degli illeciti contabili con cui la Juventus avrebbe falsato i bilanci».

Perché questa limitazioni delle intercettazioni?

«Per provare un illecito contabile serve una consulenza tecnica, che io non ho visto leggendo le pagine delle motivazioni, perché i giudici non hanno la competenza in materia: la mancanza di una consulenza tecnica ha anche impedito agli imputati il diritto della difesa. E poi c’è un secondo aspetto sulle intercettazioni».

Quale?

«Le intercettazioni non sono ammissibili sia nella prima fase della revocazione, quella rescindente, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, come ho spiegato prima, ma anche nella seconda fase, quella rescissoria, in cui viene emesso un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo».

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Perché non sono valide?

«Le intercettazioni a sacco d’ossa, come si dice in gergo, cioè senza commento, senza una qualificazioni giuridica, sono una semplice sbobinatura di discorsi: trarre da questa una conclusione di imputabilità non è ammesso».

Quindi non ci sarebbero fatti nuovi tali da consentire la riapertura del processo.

«No, avrebbero dovuto aprire un nuovo deferimento e procedere con un nuovo processo. Sono 14 mila pagine di intercettazioni: complimenti ai due giudici che nell’arco di poche settimane sono riusciti a leggerle tutte....».

La Corte federale ha pure modificato il capo di imputazione: dall’articolo 31, che prevede soltanto un’ammenda, all’articolo 4, quello sulla lealtà, che invece prevede punti di penalizzazione...

«È un altro elemento assai discutibile il cambio di reato: aver tirato in ballo la lealtà è una conseguenza dell’illecito contabile ma può rappresentare un vizio di forma persino più forte. Questo procedimento ha già subito due gradi di giudizio e sarebbe stato già grave cambiare il capo d’accusa nel processo di appello, cioè nel secondo grado: qui ci troviamo invece di fronte a un cambiamento addirittura in sede di revocazione, quando i giudici hanno un potere assai più ristretto. ll giudice federale non deve mai debordare in una ricostruzione alternativa dei fatti accertati e contestati. In ogni caso, la penalizzazione di 15 punti appare poco comprensibile, se correlata alla violazione del principio di lealtà sportiva».

La Juve ha delle buone carte da giocarsi nel ricorso al Collegio di garanzia?

«Il Collegio di Garanzia è come la Cassazione, non entra nel merito ma solo sulla legittimità. Penso che la Juventus possa chiedere l’annullamento perché non c’erano i termini per la riapertura del processo».

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TORINO - Giudice Santoro, già Presidente della Corte Federale d’Appello della Figc e del Consiglio di Stato, da esperto in materia di giustizia sportiva che opinione si è fatto delle motivazioni della sentenza sulle plusvalenze Juventus?

«Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello federale hanno accresciuto i dubbi che già avevo sollevato in precedenza sulla legittimità della revocazione: per giustificare la riapertura del processo devono sopraggiungere dei fatti nuovi che i giudici hanno individuato nelle intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Procura di Torino».

E le intercettazioni non possono essere considerate fatti nuovi?

«In primo luogo le intercettazioni non sono utilizzabili per provare illeciti contabili: nella fattispecie, i giudici considerano le plusvalenze, con valori artificiosi dati ai giocatori, degli illeciti contabili con cui la Juventus avrebbe falsato i bilanci».

Perché questa limitazioni delle intercettazioni?

«Per provare un illecito contabile serve una consulenza tecnica, che io non ho visto leggendo le pagine delle motivazioni, perché i giudici non hanno la competenza in materia: la mancanza di una consulenza tecnica ha anche impedito agli imputati il diritto della difesa. E poi c’è un secondo aspetto sulle intercettazioni».

Quale?

«Le intercettazioni non sono ammissibili sia nella prima fase della revocazione, quella rescindente, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, come ho spiegato prima, ma anche nella seconda fase, quella rescissoria, in cui viene emesso un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo».

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