L’opinione dell’avvocato Spallone: Quante contraddizioni a margine della nota

Le due diverse posizioni della Figc restano difficili da comprendere. E permangono aperte due questioni

Dalle notizie di stampa, il documento - di cui il TAR del Lazio ha ordinato l’ostensibilità e il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensione - risulta essere una comunicazione inviata dal Procuratore Federale al Presidente del Covisoc in risposta ad una sua precedente.

In questa comunicazione non vi è menzione della società Juventus, ma una descrizione dell’orientamento giurisprudenziale in tema di plusvalenze, con riferimento a casi precedenti di anni.

E’, dunque, ad un primo esame evidente l’irrilevanza di questo documento rispetto al noto contenzioso sportivo attualmente sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Alla luce di quanto sopra, permangono aperte due questioni.

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La domanda

La prima. Il perchè, vieppiù in ragione dell’apparente irrilevanza del documento, del perdurante e reiterato rifiuto di ostensione dello stesso, fino a costringere al ricorso al Tar, al cui accoglimento ha fatto seguito, addirittura, l’impugnativa da parte della Figc dinanzi al Consiglio di Stato. Iter che, con il rigetto dell’istanza cautelare, ha prodotto identico risultato della consegna spontanea del documento a semplice richiesta degli istanti e delle loro difese. A quest’osservazione non pare, allo stato, esservi immediata spiegazione.

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L’approccio

La seconda considerazione. Questo approccio della Figc - rigorosamente difensivo in relazione al rifiuto di ostensione di un documento che, a seguito di ordinanza del TAR, si è poi rivelato di scarso, se non alcun rilievo ai fini del contenzioso - risulta in evidente contrasto, se non contraddizione, con la scelta della Figc, sempre risultante da notizie di stampa, di non costituirsi nel giudizio, cioè a dire di non difendere come Federazione la delibera della Corte Federale d’Appello, impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni dalla società Juventus e dai suoi dirigenti tesserati. Caso, quest’ultimo, più unico che raro.

Con questa scelta, la Federazione si chiama fuori dal contenzioso, lasciando integralmente il compito di sostenere l’accusa e, eventualmente, di difendere le ragioni della delibera della Corte Federale d’Appello impugnata al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni.

Dico eventualmente, poiché nell’ordine delle possibilità vi è anche quella che il Procuratore Generale dello Sport concluda per l’accoglimento del ricorso.

*Avvocato esperto di diritto sportivo

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Dalle notizie di stampa, il documento - di cui il TAR del Lazio ha ordinato l’ostensibilità e il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensione - risulta essere una comunicazione inviata dal Procuratore Federale al Presidente del Covisoc in risposta ad una sua precedente.

In questa comunicazione non vi è menzione della società Juventus, ma una descrizione dell’orientamento giurisprudenziale in tema di plusvalenze, con riferimento a casi precedenti di anni.

E’, dunque, ad un primo esame evidente l’irrilevanza di questo documento rispetto al noto contenzioso sportivo attualmente sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Alla luce di quanto sopra, permangono aperte due questioni.

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