
TORINO - Avvocato Spallone, secondo lei, la decisione del Tar sui ricorsi di Agnelli e Arrivabene può portare a una svolta epocale per la giustizia sportiva?
«Prima è importante contestualizzare i fatti. Si tratta di una remissione alla Corte di Giustizia Europea, affinché si esprima su questioni pregiudiziali, così come avvenne con la vertenza Superlega da parte del Tribunale del Commercio di Madrid. Situazione analoga nel senso che il Tar del Lazio ha ritenuto, prima ancora di entrare nel merito, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea affinché si esprima sulla compatibilità con la normativa comunitaria,dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e della normativa che limita la competenza del Tar - solo dopo l’esaurimento dei tre gradi della giustizia sportiva - alla sola decisione di natura risarcitoria escludendo la possibilità di annullamento della decisione sportiva. La Corte di Giustizia Europea si esprimerà su questa compatibilità o incompatibilità e rimette gli atti al Tribunale nazionale, nella fattispecie il Tar del Lazio, che decide il merito del ricorso attenendosi a quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europe, come avvenuto nel procedimento promosso da A22 per la Superlega, nel quali era stato il Tribunale Commerciale di Madrid a rivolgersi alla Corte Europea. È evidente che, nell’ipotesi venisse ritenuta la violazione dei principi fondamentali sanciti dai Trattati Comunitari, l’intero impianto attuale della Giustizia Sportiva e specificamente la sua attuale insindacabilità da parte del Giudice ordinaria verrebbe messo in discussione con conseguente necessità di intervento urgente del legislatore al fine di risolvere un conflitto di norme fra ordinamenti di diverso ordine».
Il famoso Articolo 4 rischierebbe molto in questo senso?
«È opportuno ricordare che l’art. 4 del Cgs che sancisce l’obbligo di rispetto del principio di lealtà da parte di tutti i tesserati e la conseguente responsabilità oggettiva delle Società è quello la cui violazione viene posta a fondamento delle sanzioni anche le più severe comminate dalla Giustizia Sportiva. A quanto è dato capire l’ipotesi critica avanzata dal Giudice amministrativo riguarda esattamente l’eccessiva genericità del principio di lealtà per come enunciato, privo di alcun criterio determinativo, di esemplificazione e tassatività di ipotesi».