Rapporto tra sport e diritto dell'Unione
"L’avvocato generale presenta alcune osservazioni preliminari in merito al rapporto tra lo sport e il diritto dell’Unione. Rileva anzitutto che la consacrazione della particolarità dello sport e il suo inserimento nell’articolo 165 TFUE ad opera del Trattato di Lisbona sono stati il risultato di un’evoluzione incoraggiata e promossa dalle istituzioni dell’Unione. L’articolo 165 manifesta il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive sul continente europeo, tra cui il calcio. Tale modello si fonda, in primo luogo, su una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico. In secondo luogo, tra i suoi obiettivi principali figura quello di promuovere competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, che costituisce a sua volta un elemento essenziale di detto modello. Quest’ultimo si basa, infine, su un regime di solidarietà finanziaria, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport".
"L’articolo 165 TFUE è stato introdotto proprio in ragione del fatto che lo sport costituisce, al contempo, un settore nel quale viene esercitata un’attività economica significativa. Detta disposizione mira ad evidenziare il particolare carattere sociale di tale attività economica, che è idoneo a giustificare una differenza di trattamento sotto alcuni aspetti. L’articolo 165 TFUE può fungere da norma nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza al settore sportivo. Esso costituisce quindi nel suo ambito una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, che trovano applicazione a qualsiasi attività economica. Sebbene le caratteristiche peculiari dello sport non possano essere invocate per escludere le attività sportive dall’ambito di applicazione dei Trattati UE e FUE, ivi comprese segnatamente le disposizioni relative al diritto della concorrenza, i riferimenti alle caratteristiche specifiche e alla funzione sociale ed educativa dello sport, che figurano all’articolo 165 TFUE, possono essere rilevanti ai fini, in particolare, dell’analisi, nel settore sportivo, dell’eventuale giustificazione oggettiva delle restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali".
"L’avvocato generale sottolinea che il solo fatto che lo stesso ente svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, il principale obbligo gravante su una federazione sportiva che si trova nella situazione della UEFA è garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato al punto che la concorrenza su detto mercato ne risulti falsata".