I punti chiave del ragionamento
"Secondo l’avvocato generale, quand’anche le norme in discussione nel procedimento principale vertenti sul sistema di previa autorizzazione possano avere per effetto di limitare l’accesso dei concorrenti della UEFA al mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, tale circostanza, supponendola dimostrata, non implica manifestamente che dette norme abbiano per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le misure disciplinari che sembrano essere state previste dalla UEFA, ivi comprese le minacce di sanzioni nei confronti dei partecipanti all’ESL, sono idonee ad incidere sulla disponibilità dei club e dei giocatori necessari per costituire tale nuova competizione e pertanto a chiudere il mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa a un potenziale concorrente. Per esulare dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le restrizioni causate dalle norme in questione devono inerire al perseguimento di obiettivi legittimi ed essere proporzionate ad essi, senza andare oltre quanto necessario per raggiungerli".
"A tale proposito, l’avvocato generale ritiene che il mancato riconoscimento da parte della FIFA e della UEFA di una competizione sostanzialmente chiusa quale l’ESL possa essere considerato inerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi, in quanto mira a mantenere i principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari opportunità e di solidarietà sui quali si fonda la struttura piramidale del calcio europeo nonché a contrastare fenomeni di doppia appartenenza. Tenuto conto della sua posizione dominante in quanto unica organizzatrice di tutte le grandi competizioni calcistiche interclub a livello europeo, la «responsabilità particolare» che incombe alla UEFA, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, risiede proprio nel fatto che essa è tenuta a garantire, allorché esamina le richieste di autorizzazione di nuove competizioni, che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato. Per quanto riguarda l’applicabilità delle esenzioni e delle giustificazioni concorrenziali «classiche», l’avvocato generale rileva che spetta alla parte cui è addebitata una violazione delle regole di concorrenza fornire la prova che il suo comportamento soddisfa le condizioni che consentono di considerarlo compreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o che esso è oggettivamente giustificato alla luce dell’articolo 102 TFUE".
"Constata tuttavia che, nella fattispecie, la decisione di rinvio è stata adottata senza che la FIFA e la UEFA fossero state prima sentite e avessero quindi potuto presentare argomenti ed elementi di prova relativi al rispetto di tali condizioni nelle specifiche circostanze del caso in esame. Sulla questione della compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE delle norme istituite dalla FIFA in materia di sfruttamento dei diritti sportivi, l’avvocato generale ritiene che, qualora potesse essere dimostrata una restrizione della concorrenza, occorrerebbe esaminare, successivamente, se tale restrizione sia inerente al perseguimento di un obiettivo legittimo e proporzionato ad esso, o se i comportamenti restrittivi soddisfino i requisiti per beneficiare di un’esenzione individuale od oggettivamente giustificata".
"L’avvocato generale rammenta che il calcio è caratterizzato da un’interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità tra essi. Orbene, la ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a tale obiettivo di «equilibrio». L’avvocato generale considera infine che, sebbene le norme in discussione nel procedimento principale secondo le quali l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club è subordinata ad un sistema di previa autorizzazione siano idonee a limitare le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, tali restrizioni possono essere giustificate da obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport. In siffatto contesto, l’esigenza di un sistema di previa autorizzazione può risultare appropriata e necessaria a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista".