1. Allo scopo di verificare l’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, anche ai fini della loro iscrizione ai campionati sportivi, del regolare svolgimento degli stessi e dell’equa competizione, è istituita l’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, di seguito “Agenzia”, ente pubblico non economico, con sede in Roma, posta sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
2. L’Agenzia svolge i compiti di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche al fine di perseguire l’equilibrio economico e finanziario delle stesse e il rispetto dei principi di corretta gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni alle stesse società e il regolare svolgimento delle competizioni.
3. Ai fini che precedono, l’Agenzia è dotata di autonomi poteri di iniziativa nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia:
a) verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e interviene anche successivamente al loro compimento, richiedendo iniziative riparatrici e, nei casi più urgenti, indicando le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni emettendo, a tal fine, un parere vincolante;
c) richiede il deposito di dati e documenti contabili e societari e di ogni altro atto o documento che sia comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
e) richiede di fornire i chiarimenti, le informazioni e la documentazione che ritiene opportuni, anche con riferimento a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se formate, delle Leghe di riferimento e i componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società nonché, se del caso, il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza e propone l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.
5. L’Agenzia è l’unico organismo competente a certificare, ai fini di quanto previsto dalla presente disposizione, la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. L’Agenzia presenta annualmente, entro il 30 aprile, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità di governo competente in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
6. L’Agenzia, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale formato da un presidente e due componenti, nominati Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità di governo competente in materia di sport, scelti tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo del diritto e della contabilità pubblica e privata. La durata del mandato, per il presidente e i componenti, è quadriennale, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma.
Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite; l’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Tutti gli incarichi previsti nei periodi precedenti sono inoltre incompatibili con qualsiasi altro incarico attribuito da CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, leghe e società sportive professionistiche soggette alla vigilanza dell'Agenzia. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Agenzia. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le trenta unità. In sede di prima applicazione, l’Agenzia si avvale di un contingente di unità non superiore a trenta, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'Agenzia delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti previsti dalla legge. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Agenzia sovraintende il segretario generale, che è nominato Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del presidente dell'Agenzia.
8. Sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte dei singoli organismi federali preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati. Detti organismo restano comunque operativi fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 7.
9. Agli oneri di funzionamento dell’Agenzia, quantificati in euro 2.500.000 annui, si fa fronte mediante le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui ammontare, nonché le relative modalità di riscossione, sono definite con delibera collegiale dell’Agenzia. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al presente comma. L'Agenzia è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.