"La norma di Calciopoli: con o senza illecito... Arbitri, per punire una società basta questo"

L’intervista all'avvocato D’Onofrio sul caso che sta sconvolgendo il calcio italiano: "Nel processo sportivo possono essere valutati tutti gli elementi considerati significativi"

MILANO - Avvocato D’Onofrio, che idea si è fatto di questa inchiesta a questo punto? «L’indagine penale è ancora in corso e sono troppo pochi gli elementi per capire se si sia trattato, eventualmente, di semplici irregolarità protocollari o di veri illeciti sportivi, per i quali occorre il dolo specifico, cioè la lucida volontà di alterare il risultato di una gara».

"Come Calciopoli? Bisogna attendere"

Lei ha seguito Calciopoli al fianco di Luciano Moggi. Il paragone con lo tsunami del 2006 regge? «Bisognerà attendere gli esiti dell’attività investigativa, per capire se i criteri di colpevolezza utilizzati in quel processo sportivo ricorrano anche nella vicenda odierna. Certo quel precedente ha fatto giurisprudenza, anche per la severità applicata alla valutazione degli episodi contestati ai deferiti».

Nessun indagato tra i club. Ha senso parlare di frode sportiva? «Astrattamente, in linea puramente teorica si, ma i precedenti segnalano che nei casi di accertata colpevolezza vi sia sempre il coinvolgimento del club “beneficiario”. In ogni caso, l’art. 6, comma 5, del Codice Figc in questi casi parla comunque di responsabilità presunta: “La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio”».

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Bussata al Var e club referee manager

Il solo sospetto di designazioni “gradite” o “sgradite” può bastare? «Come dicevo prima, l’art.30 del Codice della Figc impone l’accertamento di “atti diretti ad alterare” lo svolgimento di una gara, dunque di un accordo illecito».

La presunta “bussata” alla sala Var durante lo svolgimento della partita può mai essere frode sportiva? «A mio avviso, non ricorrendo il presupposto che ho prima richiamato, cioè il dolo specifico, si tratterebbe, al più, di una semplice violazione procedurale».

La posizione dei club cambia se emerge un contatto con un referente, come un club referee manager, senza prova di pressioni indebite? «In quel caso non ci sarebbe alcuna violazione, perché quella figura è stata istituita proprio come referente e legittimata ad avere contatti e confronti, che certo non devono sfociare in altro. Finché la manifestazione di un parere non diventa una illegittima richiesta, non sussiste l’illecito. Diversamente, anche qualora non si arrivasse a configurare l’illecito sportivo, comunque potrebbe sussistere la violazione dell’art. 4, cioè dei generali principi di lealtà e correttezza, proprio la norma applicata durante Calciopoli».

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"Partite perse? Irrilevante"

Conta l’eventuale alterazione effettiva della gara? «Ecco, questa è una leggenda che spesso circola, cioè l’idea che, affinché si configuri l’illecito, occorra l’effettivo conseguimento di un vantaggio sul campo. La norma, invece, punisce anche solo il tentativo, cioè la strategia attuata, anche se poi non ha portato alcun beneficio o addirittura quella partita sia stata persa».

Sintetizziamo: ove provata un'accondiscendenza rispetto alle richieste dell'Inter (o di altri club), l'aver perso le gare interessate sarebbe irrilevante. «Questo dice con chiarezza l’art. 30, se ricorre il dolo specifico».

La Procura federale attende gli atti. È un controsenso rispetto alle esigenze di celerità della giustizia sportiva«Direi di no, poiché, dovendo attendere l’invio degli atti dalla Procura di Milano, è fisiologico un allungamento dei tempi di conclusione dell’attività istruttoria della Procura Figc, che poi avrà fino a 60/120 giorni per decidere se archiviare o deferire gli indagati».

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Giustizia sportiva e la scelta Rocchi

La giustizia sportiva può usare elementi non cristallizzati nel processo? «Nel processo sportivo possono essere valutati tutti gli elementi considerati significativi, anche quelli che non faranno mai parte del successivo processo penale, non assurgendo a rango di prova. C’è minore formalità documentale e maggiore discrezionalità valutativa dei giudici federali rispetto a quelli statali».

Quando potrebbero avere i loro effetti eventuali sanzioni? «In casi come questi, tranne nell’eventualità di revoca di uno scudetto con effetto retroattivo rispetto all’accertamento, le eventuali sanzioni non incidono mai sulle stagioni precedenti, se concluse da tempo, ma su quelle successive».

Rocchi non ha risposto all'invito del pm. Come interpretarlo? «È una scelta difensiva che ha una sua coerenza, ma alla quale, allo stato, è impossibile attribuire un valore ulteriore, eventualmente significativo di altro». 

 

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MILANO - Avvocato D’Onofrio, che idea si è fatto di questa inchiesta a questo punto? «L’indagine penale è ancora in corso e sono troppo pochi gli elementi per capire se si sia trattato, eventualmente, di semplici irregolarità protocollari o di veri illeciti sportivi, per i quali occorre il dolo specifico, cioè la lucida volontà di alterare il risultato di una gara».

"Come Calciopoli? Bisogna attendere"

Lei ha seguito Calciopoli al fianco di Luciano Moggi. Il paragone con lo tsunami del 2006 regge? «Bisognerà attendere gli esiti dell’attività investigativa, per capire se i criteri di colpevolezza utilizzati in quel processo sportivo ricorrano anche nella vicenda odierna. Certo quel precedente ha fatto giurisprudenza, anche per la severità applicata alla valutazione degli episodi contestati ai deferiti».

Nessun indagato tra i club. Ha senso parlare di frode sportiva? «Astrattamente, in linea puramente teorica si, ma i precedenti segnalano che nei casi di accertata colpevolezza vi sia sempre il coinvolgimento del club “beneficiario”. In ogni caso, l’art. 6, comma 5, del Codice Figc in questi casi parla comunque di responsabilità presunta: “La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio”».

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