Fiorentina-Juve, Curva Fiesole chiusa per cori razzisti (con sospensiva)

Il settore Viola è stato sanzionato dopo aver preso di mira Vlahovic durante il match di domenica
Fiorentina-Juve, Curva Fiesole chiusa per cori razzisti (con sospensiva)© Getty Images

FIRENZE - Il giudice sportivo ha deciso di chiudere con sospensiva la Curva Fiesole dello stadio Franchi di Firenze dopo gli episodi di razzismo durante il match di domenica sera tra Fiorentina e Juventus. Vittima l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic che, subentrato a Moise Kean a 20 minuti dalla conclusione della partita, è stato accolto con insulti a sfondo razzista dai suoi ex tifosi.

Il comunicato della Lega

Considerato che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, sono stati intonati cori beceri e di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della Soc. Juventus; considerato, in particolare che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, dalla “Curva Fiesole”, occupata dai sostenitori della Soc.Fiorentina, venivano intonati ripetutamente cori beceri e discriminatori all’indirizzo del calciatore Dusan Vlahovic (Soc. Juventus);considerato che i collaboratori della Procura federale riportavano, altresì, nella loro relazione che, prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juventus); considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; per questi motivi delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione

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