Juve, perché l'articolo 4 può diventare un boomerang per Chiné

Il club bianconero organizza la difesa sulla manovra stipendi. L’utilizzo esclusivo della slealtà senza citare l’articolo 31 può ritorcersi contro la procura anche per il ricorso al Collegio

C’è un aspetto, su tutti, che ha colpito avvocati difensori, addetti ai lavori ed esperti di diritto nel momento in cui hanno letto la notifica di chiusura indagini che il procuratore federale Giuseppe Chiné ha inviato, mercoledì scorso, alla Juventus e a otto suoi attuali o ex dirigenti. Vale a dire il fatto che per la Juventus (e per otto suoi attuali o ex dirigenti) sia stata ipotizzata la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (slealtà sportiva) e non già dell’articolo 31. Non è un dettaglio. E lo si intuirà, si spera, anche al netto di specifiche competenze in ambito di diritto.

Manovra stipendi, articolo 4 e articolo 31

L’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva è infatti inerente gli illeciti amministrativi, vale a dire «i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica»: si va dalla «mancata produzione dei documenti richiesti [...] dagli organismi competenti» al «fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali», passando dal «pattuire con i propri tesserati o corrispondere loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti». Insomma, casistica ottima e abbondante. La Juventus - risulta dalla notifica di chiusura indagini - è diventata oggetto di attenzione proprio per via della cosiddetta manovra stipendi delle stagioni 2019-20 e 2020-21, per via dei rapporti tra con alcuni agenti sportivi, per taluni presunti “rapporti di partnership” tra la Juventus e altri club. Insomma, pare evidente: a seguito di presunti illeciti amministrativi. E dunque, ci si chiede: perché il procuratore non fa riferimento a questo articolo a tema così specifico? Questo articolo - per inciso - che comunque prevede come pena la sanzione di ammenda con diffida (comma 1) oppure, comma 3, di «ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica». E perché, invece, ipotizza la violazione dell’articolo 4, più generico?

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Articoli 4 e 31 e il principio di specialità

Le difese non sono per nulla convinte e su questo aspetto insisteranno molto, sottolineando il principio del giusto processo e, nella fattispecie, il “principio di specialità” per cui una legge speciale ha la meglio su una di carattere generale. Faranno presente a Chiné nelle memorie difensive se non (come pare sempre più probabile) nelle “trattative” che ci saranno per provare a trovare un accordo prima del deferimento. Al più tardi, in udienza presso il tribunale federale qualora non si riuscisse a trovare un punto d’incontro nei riti alternativi (accordo pre-deferimento con sconto del 50% della pena, oppure patteggiamento pre-udienza con sconto del 30% della pena). Ma non finisce qua.

Articolo 4 assist per la Juve al Collegio di garanzia?

Il fatto che Chiné contesti la violazione dell’articolo 4 e non del 31 potrà rivelarsi un jolly spendibile anche presso il Collegio di garanzia, mercoledì prossimo, cui la Juventus ha ricorso sostenendo l’illegittimità della penalizzazione di 15 punti subita nel processo sulle plusvalenze. A conclusione di quell’inchiesta, Chiné aveva deferito la Juventus (e altri 10 club) ai sensi dell’articolo 31, dunque per illecito amministrativo, salvo poi - nell’ambito della seduta in Corte federale d’appello - cambiare il capo di imputazione. La Cfa ha infatti poi incentrato la pronuncia di condanna sulla violazione dell’articolo 4. Ebbene, potrà sostenere la Juventus al Collegio: che quel modo di procedere fosse sbagliato (partire dal 31 e arrivare al 4), lo ha dimostrato lo stesso Chiné agendo in altro modo nel filone stipendi.

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C’è un aspetto, su tutti, che ha colpito avvocati difensori, addetti ai lavori ed esperti di diritto nel momento in cui hanno letto la notifica di chiusura indagini che il procuratore federale Giuseppe Chiné ha inviato, mercoledì scorso, alla Juventus e a otto suoi attuali o ex dirigenti. Vale a dire il fatto che per la Juventus (e per otto suoi attuali o ex dirigenti) sia stata ipotizzata la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (slealtà sportiva) e non già dell’articolo 31. Non è un dettaglio. E lo si intuirà, si spera, anche al netto di specifiche competenze in ambito di diritto.

Manovra stipendi, articolo 4 e articolo 31

L’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva è infatti inerente gli illeciti amministrativi, vale a dire «i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica»: si va dalla «mancata produzione dei documenti richiesti [...] dagli organismi competenti» al «fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali», passando dal «pattuire con i propri tesserati o corrispondere loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti». Insomma, casistica ottima e abbondante. La Juventus - risulta dalla notifica di chiusura indagini - è diventata oggetto di attenzione proprio per via della cosiddetta manovra stipendi delle stagioni 2019-20 e 2020-21, per via dei rapporti tra con alcuni agenti sportivi, per taluni presunti “rapporti di partnership” tra la Juventus e altri club. Insomma, pare evidente: a seguito di presunti illeciti amministrativi. E dunque, ci si chiede: perché il procuratore non fa riferimento a questo articolo a tema così specifico? Questo articolo - per inciso - che comunque prevede come pena la sanzione di ammenda con diffida (comma 1) oppure, comma 3, di «ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica». E perché, invece, ipotizza la violazione dell’articolo 4, più generico?

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