Caso Agnelli, Figc e Chiné tremano: l'avvocato della Corte di Giustizia UE si è espresso, i dettagli

Da Lussemburgo nero su bianco parole che suonano come un terremoto sulla giustizia sportiva italiana: ecco perché

Andrea Agnelli fa tremare la Figc, Chiné e tutto l'impianto della giustizia sportiva. È arrivato oggi il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea sul ricorso dell'ex presidente della Juventus e dell'ex ad Maurizio Arrivabene e sono parole pesantissime, che mettono nero su bianco l'illegalità di impedire ai giudici nazionali, leggi giustizia ordinaria, di intervenire su sanzioni sportive illegittime comminate da quella sportiva, fino a questo momento intoccabile. Manca ancora la sentenza finale ma le parole dell'avvocato sono molto pesanti. Ecco cosa ha detto, parola per parola

Il comunicato della Corte di Giustizia Europea

L’avvocato generale Spielmann ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. I giudici competenti devono poter annullare tali sanzioni e accordare, se del caso, misure provvisorie che consentano di garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale. Tali cause riguardano l'ex presidente ed ex amministratore della Juventus F.C. (società di calcio professionistico), sanzionati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 1 per avere partecipato ad un sistema di plusvalenze fittizie che consentiva alla loro società di dichiarare un risultato economico e un patrimonio superiori alla realtà. Dopo una prima archiviazione, il procedimento disciplinare sportivo è stato riaperto sulla base di alcuni elementi trasmessi dalla procura italiana. La Corte federale d’appello della FIGC ha poi pronunciato un divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni; tale divieto è stato esteso a livello mondiale dalla Federation internationale de football association (FIFA) (Federazione calcistica internazionale). Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), supremo giudice dell’ordinamento sportivo, ha confermato in seguito la decisione. 

Gli interessati hanno contestato tali sanzioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, giudice del rinvio. Quest’ultimo afferma di essere obbligato, ai sensi della legislazione nazionale, a dichiarare inammissibili i ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento o la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva. Infatti, se il giudice constatasse l’illegittimità di una tale sanzione disciplinare, potrebbe accordare unicamente una compensazione finanziaria, e non potrebbe procedere all’annullamento della sanzione. Il giudice italiano interpella pertanto la Corte sulla compatibilità di tale sistema con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, esso chiede alla Corte se una normativa che consente agli organi della giustizia sportiva di infliggere al dirigente di una società sportiva una sanzione consistente nel divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni sia compatibile con la libera circolazione e la libera concorrenza. 

Le conclusioni di Spielmann

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Dean Spielmann propone alla Corte di dichiarare che le norme dell’Unione relative alla libera circolazione non ostano ad una normativa nazionale che consente di irrogare sanzioni come il divieto di svolgere un’attività professionale nel calcio per un periodo di due anni, a condizione che tale normativa possa essere giustificata dalla tutela dell’integrità delle competizioni sportive e si basi su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Inoltre, egli ritiene che le regole di concorrenza non ostino a tale sistema. Nulla consente di ritenere che sanzioni individuali nei confronti dei dirigenti di società sportive avrebbero l’effetto di falsare la concorrenza o di comportare un abuso di posizione dominante. Per contro, l’avvocato generale ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l’efficacia della futura  decisione giurisdizionale.  

Egli precisa che il riconoscimento di un’autonomia dell’ordinamento sportivo non può privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell’Unione. L’avvocato generale ricorda, infine, che la risposta che egli suggerisce è fondata sulla premessa secondo cui il controllo dei giudici amministrativi italiani costituisce l’unico controllo effettuato da «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive, premessa che spetta al giudice del rinvio verificare. Se, per contro, si dovesse constatare che uno degli organi di giustizia sportiva può essere qualificato come «giurisdizione», allora la normativa italiana non sarebbe incompatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale  effettiva.  

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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Cosa vuol dire tutto questo 

Le parole dell'avvocato generale girano tutte attorno al concetto di "giurisdizionale". Cioè, se il tribunale sportivo lo sia o meno. In quest'ultimo caso allora le sue sentenze sarebbero giustamente impugnabili dalla giustizia ordinaria. La Corte di Giustizia Europea per valutare se un'entità nazionale, anche se non formalmente qualificata come "tribunale" nel diritto interno, possa presentare questioni pregiudiziali sull'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione utilizza diversi criteri:

  • Origine legale: l'organo deve essere istituito per legge, con carattere di permanenza (non ad hoc).
  • Indipendenza e imparzialità: questo è un requisito fondamentale. L'organo deve essere in grado di agire in modo obiettivo, senza essere soggetto a direttive o pressioni esterne (né dall'esecutivo né dalle parti).
  • Funzione giurisdizionale: deve avere il compito di risolvere controversie, applicando norme giuridiche a casi concreti.
  • Procedura contraddittoria: il procedimento che si svolge dinanzi all'organo deve essere basato sul rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
  • Obbligatorietà della giurisdizione: l'organo deve esercitare una funzione giurisdizionale obbligatoria, ovvero le parti non devono essere libere di sottrarsi alla sua competenza.
  • Decisioni vincolanti: l'organo deve pronunciare decisioni che hanno carattere definitivo e vincolante (idonee ad acquisire autorità di giudicato). 

Di questi criteri salta all'occhio quello più fragile di fronte a un controllo, quella della procedura contraddittoria vista la valutazione sproporzionata data all'accusa (la Juventus è stata condannata in virtù di intercettazioni - che nella giustizia normale non sono prove - e valutazioni soggettive da parte del procuratore federale, che infatti ha invocato un articolo sulla lealtà sportiva costruito scientificamente in maniera estremamente vaga per poter permettere di essere chiamato in causa un po' per ogni cosa) al contrario del tempo e delle modalità di difesa dalle accuse (per la giustizia normale sei innocente fino a prova contraria, in quella sportiva italiana anche solo la possibilità che tu sia colpevole è impattante, sei tu a dover dimostrare di essere innocente).

In pratica verrebbe a cadere l'impossibilità del TAR di intervenire in una sentenza sportiva ingiusta: fino ad oggi c'era la possibilità solo di un eventuale risarcimento economico, se la sentenza riterrà il tribunale sportivo da valutare se "giurisdizionale" o meno (e c'è abbondante margine affinché questo avvenga, con la valutazione che dovrà essere fatto in primis dal TAR) invece sarà rivoluzione, le leggi applicate dal regolamento sportivo in totale contrasto con le leggi della giustizia ordinaria potranno essere impugnate e sconfitte in un tribunale normale.

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Cosa succede ora

Ricapitolando. Al momento la Giustizia Sportiva può emettere sentenze che nessun altro organo ordinario di giustizia può controbattere. Agnelli e Arrivabene hanno fatto appello al TAR del Lazio perché ritengono che le regole della giustizia sportiva siano in aperto contrasto con quelle della giustizia ordinaria. Il giudice del TAR del Lazio ha sospeso il ricorso e inviato la questione alla Corte di Giustizia Europea che nei prossimi mesi renderà nota la sentenza. 

Prima della sentenza è prassi che arrivi il parere dell'avvocatura della Corte, che pur non essendo vincolante è nella stragrande maggioranza dei casi una premessa a quanto ci sarà scritto nella sentenza. E oggi l'avvocato della Corte di Giustizia, Spielmann, ha detto che la giustizia sportiva italiana contrasta con il diritto europeo (questo ammesso che i tribunali sportivi federali non vengano considerati "giurisdizioni"). Se il parere fosse confermato, la giustizia sportiva italiana potrebbe esserne totalmente sconvolta. 

Andrebbe infatti a cadere la base su cui si posa tutta la struttura, ovvero l'impossibilità per i giudici amministrativi di entrare nel merito delle questioni sportive. Tutto dipenderà dal concetto di giurisdizione, e spetterà anzitutto al TAR del Lazio dare questa risposta. Se così non fosse, servirà una riforma della giustizia sportiva che è già nell'occhio del ciclone da tempo, con il ministro dello Sport Abodi che ha instituito insieme al CONI una commissione a riguardo, finora più di facciata che altro. Ma il terremoto di una sentenza europea metterebbe in moto tutto senza possibilità per Chiné e soci di mantenere lo status di inviolabilità finora detenuto.

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Agnelli, 34 mesi infiniti: la squalifica e il nuovo inizio

Andrea Agnelli ha recentemente chiuso il periodo di inibizione comminatagli da Chiné, iniziato nel gennaio 2023. Trentaquattro mesi di stop, una prima condanna a 24 mesi e una seconda a 16 e poi ridotta a 10. Ora l'ex presidente della Juventus potrà avere nuovamente ruoli all'interno di Figc, Uefa e Fifa sia se fosse coinvolto in un club, sia se dovesse essere direttamente coinvolto nelle istituzioni. Per il momento all'orizzonte non sembrano esserci per lui ruoli di questo tipo, ma il 22 settembre scorso dopo la fine del procedimento penale ha ribadito il suo amore per la Juventus e poi parlando del suo futuro ha commentato: "Ad Amsterdam abbiamo deciso di stabilirci e qui costruirò i miei progetti futuri". Con la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri a sperare che in questi progetti ci sia un presto ritorno a difendere i colori bianconeri. 

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Andrea Agnelli fa tremare la Figc, Chiné e tutto l'impianto della giustizia sportiva. È arrivato oggi il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea sul ricorso dell'ex presidente della Juventus e dell'ex ad Maurizio Arrivabene e sono parole pesantissime, che mettono nero su bianco l'illegalità di impedire ai giudici nazionali, leggi giustizia ordinaria, di intervenire su sanzioni sportive illegittime comminate da quella sportiva, fino a questo momento intoccabile. Manca ancora la sentenza finale ma le parole dell'avvocato sono molto pesanti. Ecco cosa ha detto, parola per parola

Il comunicato della Corte di Giustizia Europea

L’avvocato generale Spielmann ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. I giudici competenti devono poter annullare tali sanzioni e accordare, se del caso, misure provvisorie che consentano di garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale. Tali cause riguardano l'ex presidente ed ex amministratore della Juventus F.C. (società di calcio professionistico), sanzionati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 1 per avere partecipato ad un sistema di plusvalenze fittizie che consentiva alla loro società di dichiarare un risultato economico e un patrimonio superiori alla realtà. Dopo una prima archiviazione, il procedimento disciplinare sportivo è stato riaperto sulla base di alcuni elementi trasmessi dalla procura italiana. La Corte federale d’appello della FIGC ha poi pronunciato un divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni; tale divieto è stato esteso a livello mondiale dalla Federation internationale de football association (FIFA) (Federazione calcistica internazionale). Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), supremo giudice dell’ordinamento sportivo, ha confermato in seguito la decisione. 

Gli interessati hanno contestato tali sanzioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, giudice del rinvio. Quest’ultimo afferma di essere obbligato, ai sensi della legislazione nazionale, a dichiarare inammissibili i ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento o la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva. Infatti, se il giudice constatasse l’illegittimità di una tale sanzione disciplinare, potrebbe accordare unicamente una compensazione finanziaria, e non potrebbe procedere all’annullamento della sanzione. Il giudice italiano interpella pertanto la Corte sulla compatibilità di tale sistema con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, esso chiede alla Corte se una normativa che consente agli organi della giustizia sportiva di infliggere al dirigente di una società sportiva una sanzione consistente nel divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni sia compatibile con la libera circolazione e la libera concorrenza. 

Le conclusioni di Spielmann

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Dean Spielmann propone alla Corte di dichiarare che le norme dell’Unione relative alla libera circolazione non ostano ad una normativa nazionale che consente di irrogare sanzioni come il divieto di svolgere un’attività professionale nel calcio per un periodo di due anni, a condizione che tale normativa possa essere giustificata dalla tutela dell’integrità delle competizioni sportive e si basi su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Inoltre, egli ritiene che le regole di concorrenza non ostino a tale sistema. Nulla consente di ritenere che sanzioni individuali nei confronti dei dirigenti di società sportive avrebbero l’effetto di falsare la concorrenza o di comportare un abuso di posizione dominante. Per contro, l’avvocato generale ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l’efficacia della futura  decisione giurisdizionale.  

Egli precisa che il riconoscimento di un’autonomia dell’ordinamento sportivo non può privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell’Unione. L’avvocato generale ricorda, infine, che la risposta che egli suggerisce è fondata sulla premessa secondo cui il controllo dei giudici amministrativi italiani costituisce l’unico controllo effettuato da «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive, premessa che spetta al giudice del rinvio verificare. Se, per contro, si dovesse constatare che uno degli organi di giustizia sportiva può essere qualificato come «giurisdizione», allora la normativa italiana non sarebbe incompatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale  effettiva.  

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
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Caso Agnelli, Figc e Chiné tremano: l'avvocato della Corte di Giustizia UE si è espresso, i dettagli
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