Inchiesta Prisma, quel ragionevole dubbio sulla fretta dei pm torinesi

La Corte di Cassazione ha posto un punto fermo in materia di competenza territoriale, vale a dire su quali magistrati siano e fossero legittimati ad indagare e giudicare nel cosiddetto “processo Prisma”. Si possono però segnalare alcune situazioni che, senza dubbio, appaiono quantomeno singolari
Inchiesta Prisma, quel ragionevole dubbio sulla fretta dei pm torinesi© LaPresse/Aldo Liverani

Dopo alterne vicende procedurali e una dura battaglia che ha visto protagonisti la pubblica accusa e i difensori, finalmente la Corte di Cassazione ha posto un punto fermo in materia di competenza territoriale, vale a dire su quali magistrati siano e fossero legittimati ad indagare e giudicare nel cosiddetto “processo Prisma” che vede coinvolta la Juventus e molti dei suoi ex dirigenti.

È certo difficile per il lettore comprendere meccanismi processuali già di per se stessi assai complicati anche per gli esperti del diritto. Si possono però segnalare alcune situazioni che, senza dubbio, appaiono quantomeno singolari. La difesa della Juve ha, sin dalla fase delle indagini preliminari, contestato la competenza territoriale ad agire della Procura di Torino e, pertanto, lo stesso suo potere d’indagine, indicando come competente la Procura di Milano o in subordine quella di Roma. Non era e non è questione di lana caprina, posto che ogni ufficio della Pubblica Accusa ha un proprio modo di procedere, diverse “sensibilità” (la tardiva astensione, per esternazioni a dir poco inopportune, di uno dei PM titolari dell’inchiesta ne è stata la evidente dimostrazione), nonché propri orientamenti giuridici.

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Il caso Orsolini

Quanto a quest’ultimo rilevante aspetto, basterebbe, a titolo di mero esempio, citare il recentissimo opinamento della Procura di Bologna sul “caso Orsolini” trasmessole proprio dalla Procura di Torino: insussistenza del reato e richiesta di archiviazione, accolta a tempo di record dal GIP. Quel che stupisce è che la Procura di Torino, di fronte alla tempestiva contestazione della Juventus e degli altri (allora) indagati, fatta oggetto di un rituale ricorso alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, anziché attenderne il rapido pronunciamento ha chiuso la fase delle indagini preliminari rendendo non più esaminabile quel ricorso. Che questa scelta, formalmente legittima, sia stata però quantomeno poco opportuna è dimostrato in modo invero inoppugnabile dai successivi eventi processuali.

In effetti, quella stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione che avrebbe potuto decidere sulla (in)competenza dei PM torinesi già 10 mesi orsono, di fronte alla successiva pressoché analoga richiesta rivolta alla Suprema Corte dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torino ha formulato una propria inequivocabile requisitoria: la competenza territoriale a procedere e decidere non era e non è del Foro torinese. Ma, singolarmente, nel frattempo gli atti di indagine svolti dalla incompetente Procura di Torino (che già a dicembre 2022 avrebbe potuto e dovuto spogliarsi dell’indagine stessa, attendendo solo per qualche giorno il chiesto pronunciamento del PG) hanno consentito la celebrazione del processo sportivo all’unico club “territorialmente” coinvolto.
Si è già detto di come una diversa Procura e un diverso Giudice abbiano considerato irrilevante e degna di archiviazione la c.d. “carta Orsolini” (una delle svariate “carte” ritenute, invece, rilevanti dai PM torinesi). Nessuno può reinterpretare il passato o prevedere il futuro, tantomeno in un ambito - quello giudiziario - irto di ostacoli interpretativi. Rimane, però, il ragionevole dubbio che la fretta dei PM torinesi abbia indotto, in altri ambiti, accelerazioni rivolte ad un contesto soggettivo rivelatosi poi estraneo alla competenza per territorio di chi ha indagato. E questo, oggettivamente, non è un bel capitolo di storia del diritto.

*Ex magistrato

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Dopo alterne vicende procedurali e una dura battaglia che ha visto protagonisti la pubblica accusa e i difensori, finalmente la Corte di Cassazione ha posto un punto fermo in materia di competenza territoriale, vale a dire su quali magistrati siano e fossero legittimati ad indagare e giudicare nel cosiddetto “processo Prisma” che vede coinvolta la Juventus e molti dei suoi ex dirigenti.

È certo difficile per il lettore comprendere meccanismi processuali già di per se stessi assai complicati anche per gli esperti del diritto. Si possono però segnalare alcune situazioni che, senza dubbio, appaiono quantomeno singolari. La difesa della Juve ha, sin dalla fase delle indagini preliminari, contestato la competenza territoriale ad agire della Procura di Torino e, pertanto, lo stesso suo potere d’indagine, indicando come competente la Procura di Milano o in subordine quella di Roma. Non era e non è questione di lana caprina, posto che ogni ufficio della Pubblica Accusa ha un proprio modo di procedere, diverse “sensibilità” (la tardiva astensione, per esternazioni a dir poco inopportune, di uno dei PM titolari dell’inchiesta ne è stata la evidente dimostrazione), nonché propri orientamenti giuridici.

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