TORINO - «Inammissibile per difetto di giurisdizione». Così il Tar del Lazio aveva sentenziato la settimana scorsa sul ricorso dell’ex ad della Juventus Antonio Giraudo contro la radiazione a vita in conseguenza dei fatti di Calciopoli. Il sito “Calcio e Finanza” ha pubblicato le motivazioni che hanno portato a quel verdetto partendo dal tema cardine di tutto il procedimento, ovvero la questione di incompatibilità della legge 280/2003, quella che disciplina la giustizia sportiva secondo il criterio della specificità dello sport, rispetto ai principi di diritto comunitario, che gli avvocati di Giraudo avrebbero voluto rimettere alla Corte di Giustizia Europea. «Avremmo preferito che il Tar - spiega il legale Amedeo Rosboch, che fa parte del pool di difesa insieme con l’avvocato Jean-Louis Dupont - entrasse nel merito della legge 280/2003, invece ha soltanto posto una questione di giurisdizione».
Il Tar e
Il Tar del Lazio dice che era stato «domandato il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, scaturente dalla violazione delle richiamate disposizioni e dei menzionati principi del diritto Ue. Il danno sarebbe nello specifico derivato dalla descritta impossibilità di accedere alla tutela giurisdizionale al cospetto degli organi statali, avvalendosi di tutti gli strumenti di difesa e di tutti i rimedi dinanzi a essi consentiti». Il Tar ricorda che una causa analoga era stata proposta dallo stesso Giraudo nel 2012 davanti al Tribunale civile di Torino, poi passata dalla Cassazione e infine allo stesso Tar ma senza rispettare le tempistiche corrette e quindi si era estinta. Nel primo ricorso Giraudo e i suoi legali chiedevano un «risarcimento dei danni in forma specifica» e quindi la richiesta non era «volta a far valere un danno per l’esercizio della potestà legislativa in contrasto con i dettami dell’ordinamento dell’Unione Europea». Nel nuovo ricorso, invece, è presente «soltanto una domanda di condanna dello Stato italiano per esercizio della propria potestà legislativa in difformità rispetto al diritto sovranazionale europeo. Fissata questa premessa, non possono esservi dubbi che la domanda volta a far valere una siffatta responsabilità non potrà che essere ricondotta entro il perimetro della giurisdizione ordinaria». E quindi?