Pagina 2 | Caso Davis-Dossena: il comunicato del Giudice Sportivo sulle accuse di razzismo

Nel corso di Cagliari-Udinese, Keinan Devis ha accusato Alberto Dossena di offese di stampo razzista. Sul campo gli animi si sono scaldati moltissimo e al termine dell'incontro il club bianconero ha quindi pubblicato un durissimo comunicato: "Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo. Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia". Il difensore del Cagliari ha smentito tutto, ma la vicenda non è terminata qui, con un botta e risposta che è continuato anche sui social.

Caso Davis-Dossena: il comunicato del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo si è quindi espresso su questo spinoso caso. Ecco il comunicato: "Letto il referto del Direttore di gara e il rapporto della Procura Federale, dispone un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l'accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti".

Per il momento, quindi, il Giudice Sportivo ha preso tempo e ha avviato un supplemento di istruttoria per capire meglio cosa sia successo effettivamente in campo. Prima di arrivare a esprimere il suo giudizio, il Giudice vuole raccogliere ulteriori prove e testimonianze, e solo a quel momento deciderà se applicare o meno delle sanzioni.

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Multe per Lecce, Parma e Verona: il motivo

Il Giudice Sportivo ha anche multato tre società per aver permesso ai propri sostenitori di introdurre e usare all'interno dello stadio degli oggetti vietato.

  • Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e numerosi oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

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Ben 13 squalificati per la 37ª giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo ha anche confermato le squalifiche per ben 13 calciatori, che salteranno quindi la penultima giornata di campionato. Non sono presenti calciatori di Juventus e Fiorentina, che potranno quindi sfidarsi con tutti i giocatori a disposizione. Ci sono invece diversi calciatori impegnati nella lotta Champions, da Estupinan, Leao e Saelemaekers per il Milan fino a Politano del Napoli.

Ecco tutti gli squalificati: Hien (Atalanta), Lucumi (Bologna), Zé Pedro (Cagliari), Romagnoli (Lazio), Estupinan (Milan), Leao (Milan), Saelemaekers (Milan), Politano (Napoli), Britschgi (Parma), Bozhinov (Pisa), Loyola (Pisa), Gineitis (Torino), Ehizibue (Udinese).

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Multe per Lecce, Parma e Verona: il motivo

Il Giudice Sportivo ha anche multato tre società per aver permesso ai propri sostenitori di introdurre e usare all'interno dello stadio degli oggetti vietato.

  • Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e numerosi oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

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