L’avvocato Spallone: “Dal Consiglio di Stato assist alla Juventus”

"Ha ritenuto improcedibile il ricorso Figc perché la carta è stata data e ha aperto una breccia sull’autonomia giudiziaria della Federcalcio”

Il Consiglio di Stato ha dichiarato «improcedibile» l’appello della Federcalcio contro la decisione del Tar Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. L’improcedibilità è stata motivata dalla cessazione della materia del contendere: la famosa carta è stata infatti consegnata ai legali di Paratici e Cherubini, pertanto non c’è più nulla su cui discutere. Ma, leggendo la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, emerge qualcosa di più del mero fatto procedurale intervenuto nel giudizio d’appello, come spiega l’avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. «E’ indubbio che, con la consegna del documento ordinata dal Tar e il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’istanza urgente di sospensione proposta dalla Figc, la decisione non aveva motivo ulteriore rispetto al tema oggetto dell’appello. Però richiamo l’attenzione sul secondo rigo della motivazione, dove si legge, relativamente all’ostensione del documento da parte della Covisoc: “motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure”, che racchiude in sé un portato di notevole rilievo».

Quale, avvocato Spallone?

«Che il Consiglio di Stato opera un rinvio esplicito alle motivazioni della sentenza del Tar Lazio che la Federcalcio aveva impugnato. Nella sostanza, il Consiglio di Stato recepisce le motivazioni del Tar».

Ciò significa che c’è un vincitore in questa querelle giuridica?

«Beh, direi proprio di sì, i ricorrenti, cioè Paratici e Cherubini. Non solo, sono stati i promotori di una decisione che resterà nella storia della giustizia sportiva. Il Tar, infatti, ha aperto un’ampia breccia in quella che è l’autonomia giudiziaria della Federcalcio, statuendo che la pregiudiziale sportiva, rispetto al diritto di accesso agli atti - nella fattispecie un documento interno della Figc - sia come disciplinata in generale dalla legge 241/1990, sia, a maggior ragione, a fini difensivi, non vale».

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Invece la Federcalcio ha salvato la pregiudiziale sportiva.

«Non proprio, il totem della pregiudiziale sportiva per cui bisogna percorrere i tre gradi di giudizio può dirsi, se non abbattuto, quanto meno piegato. Per ciò che riguarda l’accesso agli atti, il Tar ha stabilito che questo principio non vale. E poi, sempre riferendomi alle motivazioni, il Tar ha ribadito alcuni principi fondamentali».

Per esempio?

«La Federcalcio, pur essendo associazione di diritto privato è, al contempo, inserita nell’ordinamento sportivo ed esercita sia poteri di autonomia privata sia poteri amministrativi rilevanti per l’ordinamento statale. Questo è il presupposto affinché taluni atti interni assumano interesse di natura pubblica, come il documento oggetto del contenzioso amministrativo. Non solo. Il Tar ritiene che la pregiudiziale sportiva non si applichi in relazione a un doppio profilo: non solo, per agire a tutela del diritto di accesso agli atti, non è necessario attendere i tre gradi di giudizio, ma neppure la circostanza della pendenza di un procedimento sportivo - nella fattispecie dinanzi al Collegio di Garanzia - è di impedimento, come invece sosteneva la Federcalcio. Al contrario, il processo in corso, non solo non costituisce ostacolo, ma il diritto di accesso è rafforzato a tutela del diritto di difesa dei richiedenti, in aggiunta al rispetto dell’obbligo generale di trasparenza cui deve essere ispirata l’attività amministrativa».

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Visto che il Consiglio di Stato non solo non smentisce, ma rimanda alla sentenza del Tar, è stata ritenuta corretta la scelta di accedere alla giustizia amministrativa, uscendo da quella sportiva per garantirsi il diritto alla difesa e al giusto processo.

«Nella decisione del Tar Lazio si richiama esplicitamente il principio costituzionale del “giusto processo regolato dalla legge” sancito dall’art. 111 della Costituzione. Il documento deve essere pubblico in ossequio di questo principio».

La sentenza del Consiglio di Stato può incidere sulla sentenza del Collegio di Garanzia che deve decidere sul ricorso della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti?

«Il Tar ha statuito il diritto dei ricorrenti alla consegna del documento dapprima negato anche ai fini del suo eventuale utilizzo in sede difensiva nell’ambito del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. È logico ritenere che il documento possa contribuire a sostenere la violazione del diritto di difesa, essendo un dato di fatto che i legali della Juventus e degli altri ricorrenti non abbiano potuto disporne nei precedenti gradi di giudizio. E la violazione del diritto di difesa rientra nel sindacato di legittimità attribuito per competenza esclusiva al Collegio di Garanzia».

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Il Consiglio di Stato ha dichiarato «improcedibile» l’appello della Federcalcio contro la decisione del Tar Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. L’improcedibilità è stata motivata dalla cessazione della materia del contendere: la famosa carta è stata infatti consegnata ai legali di Paratici e Cherubini, pertanto non c’è più nulla su cui discutere. Ma, leggendo la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, emerge qualcosa di più del mero fatto procedurale intervenuto nel giudizio d’appello, come spiega l’avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. «E’ indubbio che, con la consegna del documento ordinata dal Tar e il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’istanza urgente di sospensione proposta dalla Figc, la decisione non aveva motivo ulteriore rispetto al tema oggetto dell’appello. Però richiamo l’attenzione sul secondo rigo della motivazione, dove si legge, relativamente all’ostensione del documento da parte della Covisoc: “motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure”, che racchiude in sé un portato di notevole rilievo».

Quale, avvocato Spallone?

«Che il Consiglio di Stato opera un rinvio esplicito alle motivazioni della sentenza del Tar Lazio che la Federcalcio aveva impugnato. Nella sostanza, il Consiglio di Stato recepisce le motivazioni del Tar».

Ciò significa che c’è un vincitore in questa querelle giuridica?

«Beh, direi proprio di sì, i ricorrenti, cioè Paratici e Cherubini. Non solo, sono stati i promotori di una decisione che resterà nella storia della giustizia sportiva. Il Tar, infatti, ha aperto un’ampia breccia in quella che è l’autonomia giudiziaria della Federcalcio, statuendo che la pregiudiziale sportiva, rispetto al diritto di accesso agli atti - nella fattispecie un documento interno della Figc - sia come disciplinata in generale dalla legge 241/1990, sia, a maggior ragione, a fini difensivi, non vale».

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