Plusvalenze, l’avvocato Spallone: “Perché la Juve ha più di una freccia per il ricorso”

Il legale bolognese, esperto di diritto sportivo e tifoso dell’Inter, solleva più di una obiezione dopo aver analizzato le motivazioni della sentenza

Bolognese, esperto anche di diritto sportivo, collaboratore dell’Ufficio indagini e della Procura federale nel biennio 2006-2008: l’avvocato Giorgio Spallone, tifosissimo dell’Inter, solleva più di una obiezione, dopo aver analizzato le motivazioni della Corte Federale d’Appello, sulla sentenza di revocazione e ritiene che la Juventus abbia più di una freccia per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia «che si riunirà al 99% a Sezioni Unite perché la vicenda rientra fra le controversie aventi profili di particolare rilevanza e di principio. Sarà una decisione che farà scuola».

Che cosa contesta della sentenza della Corte Federale d’Appello?

«In sede di revocazione non è ammissibile la modifica del capo di incolpazione con, come nel caso, la triplicazione delle responsabilità delle società, aggiungendo a quella propria anche quella diretta ed oggettiva per il comportamento dei dirigenti. Non è un giudizio nuovo ma il prosieguo di un iter che aveva già visto due sentenze, del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d’Appello, conformi di rigetto del capo di incolpazione mosso nell’originario atto di deferimento del Procuratore Federale, cioè la violazione dell’articolo 31 primo comma. Norma che ha per oggetto illecito in materia gestionale ed economica e che per le società prevede come unica sanzione l’ammenda con diffida, non penalità in punti. Coerentemente il Procuratore Federale in sede di dibattimento avanti il Tribunale Federale e la Corte d’Appello aveva richiesto la sanzione pecuniaria dell’ammenda, di 800 mila euro per la Juventus e, a scalare, per le altre società. Richieste poi rigettate in entrambi i gradi di giudizio. In sede di revocazione appaiono evidenti due profili di illegittimità che hanno reciso il “cordone ombelicale” con l’oggetto del deferimento iniziale. Il nuovo capo di incolpazione non ha più riguardato la valutazione economica e la legittimità di una o tutte le singole operazioni cd “plusvalenze”, ma l’asserito “fatto nuovo” che consisterebbe in un “sistema” finalizzato ad intervenire in maniera simulatoria sui bilanci della società, con inammissibile - in questa sede, perché del tutto nuovo ed estraneo all’iter precedente - addebito alla società della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 Cgs Figc da parte dei propri dirigenti. Ciò pur in presenza di una norma specifica, l’art. 31 primo comma, che punisce le società per responsabilità propria, con sanzione pecuniaria».

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Ma c’è un altro passaggio che lei contesta, quello sull’«illecito disciplinare sportivo»...

«Vero, nel corpo della motivazione viene evocata un paio di volte una dizione molto singolare sul comportamento della società Juventus in base alle intercettazioni. Si legge di «illecito disciplinare sportivo», ma questa definizione rievoca l’articolo 30 Cgs, che ha ad oggetto il tentativo di modifica del risultato sportivo che è tutt’altra cosa, cioè il più grave dei comportamenti attribuibili a qualunque società e/o tesserato. Articolo 30 che, però, non viene mai espressamente né contestato, né nominato in tutto l’iter processuale, a partire dall’iniziale deferimento. Dalle tesi accusatorie del Procuratore Federale si evince soltanto l’addebito dell’illecito amministrativo e che con questo sistema la società Juventus avrebbe modificato i bilanci attraverso i cd scambi “a specchio” che producono un apparente beneficio economico immediato, anche se poi si ripercuotono negativamente in termini di ammortamenti futuri. Non si può, dunque - come invece è dato leggere nella motivazione - parlare di “illecito disciplinare sportivo” perché questo modifica - in termini a mio avviso inammissibili - l’impianto accusatorio».

Lei si è già confrontato con il Collegio di Garanzia, a ottobre ha difeso gli arbitri Morganti e Giacomelli: come pensa che si orienterà?

«Il Collegio di Garanzia ha tre possibilità decisionali: rigettare, accogliere il ricorso con rinvio - il che avviene molto spesso, cioè rimanda il procedimento alla Corte Federale d’Appello affinché, in diversa composizione, con membri differenti, riesamini il caso, con l’obbligo di attenersi al principio di diritto stabilito dal Collegio stesso - oppure, se ritiene la decisione viziata da un profilo di illegittimità pregiudiziale, può annullare la delibera della Corte Federale d’Appello».

Non ultimo, il discorso sulla penalizzazione con il passaggio dai -9 richiesti ai -15 inflitti...

«Un altro, a mio avviso, motivo di censura della decisione è il vizio, se non addirittura l’inesistenza di motivazione al riguardo. Nel Cgs non esiste una norma che determini e stabilisca un criterio di graduazione numerica dei punti di penalizzazione che possono essere comminati alla società. Il tutto è lasciato alla discrezionalità dei giudici. In questo caso, la penalizzazione di 15 punti non è supportata da idonea, se non addirittura minima, motivazione. Il che costituisce l’unica ipotesi di sindacato nel merito da parte del Collegio di Garanzia che, come la Corte di Cassazione, decide solo dal profilo della legittimità. Nel testo della delibera della Corte Federale d’Appello, infatti, troviamo tre righe, nelle quali non è rinvenibile alcuna motivazione logica e giuridicamente supportata dell’aumento della sanzione, dai 9 punti di penalità richiesti dal Procuratore Federale, ai 15 discrezionalmente comminati in dispositivo».

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Bolognese, esperto anche di diritto sportivo, collaboratore dell’Ufficio indagini e della Procura federale nel biennio 2006-2008: l’avvocato Giorgio Spallone, tifosissimo dell’Inter, solleva più di una obiezione, dopo aver analizzato le motivazioni della Corte Federale d’Appello, sulla sentenza di revocazione e ritiene che la Juventus abbia più di una freccia per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia «che si riunirà al 99% a Sezioni Unite perché la vicenda rientra fra le controversie aventi profili di particolare rilevanza e di principio. Sarà una decisione che farà scuola».

Che cosa contesta della sentenza della Corte Federale d’Appello?

«In sede di revocazione non è ammissibile la modifica del capo di incolpazione con, come nel caso, la triplicazione delle responsabilità delle società, aggiungendo a quella propria anche quella diretta ed oggettiva per il comportamento dei dirigenti. Non è un giudizio nuovo ma il prosieguo di un iter che aveva già visto due sentenze, del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d’Appello, conformi di rigetto del capo di incolpazione mosso nell’originario atto di deferimento del Procuratore Federale, cioè la violazione dell’articolo 31 primo comma. Norma che ha per oggetto illecito in materia gestionale ed economica e che per le società prevede come unica sanzione l’ammenda con diffida, non penalità in punti. Coerentemente il Procuratore Federale in sede di dibattimento avanti il Tribunale Federale e la Corte d’Appello aveva richiesto la sanzione pecuniaria dell’ammenda, di 800 mila euro per la Juventus e, a scalare, per le altre società. Richieste poi rigettate in entrambi i gradi di giudizio. In sede di revocazione appaiono evidenti due profili di illegittimità che hanno reciso il “cordone ombelicale” con l’oggetto del deferimento iniziale. Il nuovo capo di incolpazione non ha più riguardato la valutazione economica e la legittimità di una o tutte le singole operazioni cd “plusvalenze”, ma l’asserito “fatto nuovo” che consisterebbe in un “sistema” finalizzato ad intervenire in maniera simulatoria sui bilanci della società, con inammissibile - in questa sede, perché del tutto nuovo ed estraneo all’iter precedente - addebito alla società della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 Cgs Figc da parte dei propri dirigenti. Ciò pur in presenza di una norma specifica, l’art. 31 primo comma, che punisce le società per responsabilità propria, con sanzione pecuniaria».

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