Pagina 2 | Plusvalenze Juve, pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia Coni

Dopo una lunga attesa, sono uscite le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dopo il ricorso della Juventus contro la Figc e la relativa Procura Federale in merito alla penalizzazione di 15 punti, poi annullata. Di fatto, è stato confermato in toto l'impianto accusatorio, ribadito l'illecito sportivo, sottolineata una preordinata e reiterata modalità di violazione delle regole: pertanto, appare al momento scontata una nuova penalizzazione in classifica che verrà rivista ma che certamente arriverà. Bisognerà ora attendere ulteriori trenta giorni per la nuova sentenza della Corte Federale d'Appello, osservato che "è nelle prerogative dell'organo giudicante non solo dare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l'illecito accertato" e che la Juventus, in quanto società, "risponde comunque, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia della FIGC, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti nei confronti dei quali era stata contestata anche la violazione dell'art. 4 del CGS della FIGC". Il Collegio ritiene che "la sentenza impugnata, resa a carico degli amministratori privi di deleghe operative, è carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale - con motivazione da ritenere apparente - ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, 'consapevolezza diffusa', ovvero ad una asserita condivisione, da parte di detti amministratori, dei concreti dettagli e delle finalità delle operazioni sportive scrutinate, omettendo di fornire adeguato supporto motivazionale di tali affermate ed indimostrate circostanze".

La nota del Coni sul ricorso Juve contro la Figc

"Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate", è la nota del Coni, che annuncia la pubblicazione di 75 pagine con le motivazioni sul ricorso della Juventus (e non solo) contro la Figc.

Plusvalenze Juve, le motivazioni del Coni

"All’udienza del 19 aprile 2023, preliminarmente il Collegio ha invitato i difensori delle parti a discutere esclusivamente sull’ammissibilità degli interventi ad adiuvandum e ad opponendum, deliberando in camera di consiglio e, poi, comunicando nella medesima udienza pubblica, l’inammissibilità degli interventi stessi, come da separata ordinanza, che viene depositata contestualmente alla presente sentenza. Successivamente, tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza pubblica e, in quella occasione, i difensori delle parti hanno illustrato le conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, e il Procuratore Generale dello Sport, per la Procura Generale, ha concluso per la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello, attesa l’infondatezza e, per alcuni aspetti, l’inammissibilità, perché motivate in fatto, delle censure articolate dai ricorrenti, chiedendo l’annullamento con rinvio per la sola parte relativa alla attribuzione dei punti di penalità alla Juventus F.C. S.p.A. per carenza di motivazione", si legge nella lunga nota pubblicata.

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Plusvalenze Juve, cosa dice il Coni

"In tutti i ricorsi si sostiene la violazione di norme di diritto (ex art. 54 CGS CONI) in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U. nonché 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità e del principio di legalità, con l’affermazione di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo. Come già diffusamente argomentato, la Corte Federale avrebbe illegittimamente affermato l’esistenza di un sistema fraudolento volto intenzionalmente all’alterazione dei valori delle operazioni di trasferimento, violando 'l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS'. Tuttavia, e qui risiede la addotta violazione, la CFA avrebbe - previo esame delle 15 operazioni di compravendita contestate - in linea con l’atto di deferimento, dovuto dimostrare che le parti del contratto avessero lì indicato 'un corrispettivo superiore al reale' nelle 'variazioni di tesseramento' e nei 'relativi accordi di cessione' (pp. 111-113 e 154-156 del deferimento), per la 'sopravvalutazione del corrispettivo di cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori coinvolti nei trasferimenti' (p. 11 del deferimento). La circostanza che ciò non sia accaduto (facendo riferimento esclusivamente alle operazioni Tongya – Akè e Audero – Peeters – Mulé) farebbe emergere un ulteriore duplice vizio: i) la pronuncia di condanna si risolverebbe in sostanza in un addebito esclusivamente di tipo soggettivo, in violazione del fondamentale principio di materialità. In altre parole, la Corte Federale di Appello avrebbe accertato, facendone la base del proprio percorso argomentativo, un mero atteggiamento psicologico a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la dimostrazione dell’effettiva commissione di alcuna operazione artefatta, come invece ipotizzato nell’atto di deferimento. In conclusione, quella che viene descritta e addebitata nella decisione impugnata è una 'preordinata intenzione' (integrante addirittura un 'sistema fraudolento in partenza'), priva però di manifestazione esteriore in effettive e specifiche operazioni con valori sovrastimati; ii) sarebbe stato addebitato un asserito illecito ex art. 4 CGS FIGC per un fatto estraneo a tale previsione normativa (peraltro, in un ordinamento in cui compaiono anche gli illeciti ex artt. 30, che disciplina l’illecito sportivo e, dunque, la fraudolenta alterazione di una competizione, e 31 CGS FIGC, che punisce le violazioni in materia economica a causa di alterazione o falsificazione di documentazione), in violazione del fondamentale principio di legalità. In altri termini, a fronte della contestazione da parte della Procura Federale degli artt. 6 e 31 CGS FIGC, la CFA avrebbe creato un illecito ex art. 4 CGS ibrido, sommando una parte del fatto tipico ex art. 31 - ossia Pag 44 l’asserita falsificazione contabile - con una parte della fattispecie di illecito sportivo ex art. 30, ossia l’evento di alterazione del risultato sportivo", prosegue la nota.

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-15 Juve, le motivazioni sulla penalità annullata

"Con riferimento al merito rescissorio, la Corte Federale ha distinto le posizioni riguardanti la Juventus F.C. S.p.A. e i relativi amministratori e dirigenti rispetto a quelle delle altre squadre, considerando le evidenze dimostrative ai primi riferibili le quali, secondo la Corte Federale d’Appello, «connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato. Proprio con riguardo alla FC Juventus S.p.A., il quadro probatorio che si è già citato ai fini del giudizio rescindente ha carattere inequivocabile rispetto agli scopi del processo sportivo». La Corte - considerando che le predette considerazioni portano ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della FIGC impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19) - ha così concluso: «Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d'appello»", si legge sempre nella nota del Coni.

La posizione della Juventus: la nota del Coni

"La valutazione di accoglimento parziale dei ricorsi n. 17/2023 e n.18/2023, proposti dagli amministratori non esecutivi in relazione all’assetto sanzionatorio applicato dal Giudice Federale d’Appello, riverbera effetti anche sulla posizione della società Juventus F.C. S.p.A. nella specifica fattispecie contestata, rilevante conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 CGS FIGC, il quale sancisce il principio della responsabilità della società non solo per l’operato di chi la rappresenta, ma anche per l’operato dei dirigenti, dei tesserati e degli ulteriori soggetti individuati all’art. 2, comma, 2, del medesimo Codice. Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus F.C. S.p.A. risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus F.C. S.p.A.", conclude la nota. Il riferimento è al passaggio in cui i giudici, in merito all'accoglimento dei ricorsi dell'allora vicepresidente bianconero Pavel Nedved, e degli ex membri indipendenti del cda bianconero Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, argomentano: "Ulteriore e diverso profilo che - ad avviso del Collegio - rileva ai fini dell’accoglimento dei ricorsi dei Consiglieri di Amministrazione privi di deleghe della Juventus F.C. S.p.A., con riferimento alle condotte ai medesimi ascritte ed alle sanzioni personali irrogate, afferisce alla struttura societaria, all’operatività ed alle modalità ed ai sistemi di vigilanza e controllo cui è sottoposta la società ricorrente, che, peraltro, è quotata nei mercati regolamentati ai sensi del Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998), e dei relativi regolamenti attuativi, che determina un sistema di gestione societaria articolato". 

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Plusvalenze Juve, cosa dice il Coni

"In tutti i ricorsi si sostiene la violazione di norme di diritto (ex art. 54 CGS CONI) in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U. nonché 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità e del principio di legalità, con l’affermazione di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo. Come già diffusamente argomentato, la Corte Federale avrebbe illegittimamente affermato l’esistenza di un sistema fraudolento volto intenzionalmente all’alterazione dei valori delle operazioni di trasferimento, violando 'l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS'. Tuttavia, e qui risiede la addotta violazione, la CFA avrebbe - previo esame delle 15 operazioni di compravendita contestate - in linea con l’atto di deferimento, dovuto dimostrare che le parti del contratto avessero lì indicato 'un corrispettivo superiore al reale' nelle 'variazioni di tesseramento' e nei 'relativi accordi di cessione' (pp. 111-113 e 154-156 del deferimento), per la 'sopravvalutazione del corrispettivo di cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori coinvolti nei trasferimenti' (p. 11 del deferimento). La circostanza che ciò non sia accaduto (facendo riferimento esclusivamente alle operazioni Tongya – Akè e Audero – Peeters – Mulé) farebbe emergere un ulteriore duplice vizio: i) la pronuncia di condanna si risolverebbe in sostanza in un addebito esclusivamente di tipo soggettivo, in violazione del fondamentale principio di materialità. In altre parole, la Corte Federale di Appello avrebbe accertato, facendone la base del proprio percorso argomentativo, un mero atteggiamento psicologico a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la dimostrazione dell’effettiva commissione di alcuna operazione artefatta, come invece ipotizzato nell’atto di deferimento. In conclusione, quella che viene descritta e addebitata nella decisione impugnata è una 'preordinata intenzione' (integrante addirittura un 'sistema fraudolento in partenza'), priva però di manifestazione esteriore in effettive e specifiche operazioni con valori sovrastimati; ii) sarebbe stato addebitato un asserito illecito ex art. 4 CGS FIGC per un fatto estraneo a tale previsione normativa (peraltro, in un ordinamento in cui compaiono anche gli illeciti ex artt. 30, che disciplina l’illecito sportivo e, dunque, la fraudolenta alterazione di una competizione, e 31 CGS FIGC, che punisce le violazioni in materia economica a causa di alterazione o falsificazione di documentazione), in violazione del fondamentale principio di legalità. In altri termini, a fronte della contestazione da parte della Procura Federale degli artt. 6 e 31 CGS FIGC, la CFA avrebbe creato un illecito ex art. 4 CGS ibrido, sommando una parte del fatto tipico ex art. 31 - ossia Pag 44 l’asserita falsificazione contabile - con una parte della fattispecie di illecito sportivo ex art. 30, ossia l’evento di alterazione del risultato sportivo", prosegue la nota.

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