Plusvalenze Juve, cosa dice il Coni
"In tutti i ricorsi si sostiene la violazione di norme di diritto (ex art. 54 CGS CONI) in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U. nonché 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità e del principio di legalità, con l’affermazione di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo. Come già diffusamente argomentato, la Corte Federale avrebbe illegittimamente affermato l’esistenza di un sistema fraudolento volto intenzionalmente all’alterazione dei valori delle operazioni di trasferimento, violando 'l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS'. Tuttavia, e qui risiede la addotta violazione, la CFA avrebbe - previo esame delle 15 operazioni di compravendita contestate - in linea con l’atto di deferimento, dovuto dimostrare che le parti del contratto avessero lì indicato 'un corrispettivo superiore al reale' nelle 'variazioni di tesseramento' e nei 'relativi accordi di cessione' (pp. 111-113 e 154-156 del deferimento), per la 'sopravvalutazione del corrispettivo di cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori coinvolti nei trasferimenti' (p. 11 del deferimento). La circostanza che ciò non sia accaduto (facendo riferimento esclusivamente alle operazioni Tongya – Akè e Audero – Peeters – Mulé) farebbe emergere un ulteriore duplice vizio: i) la pronuncia di condanna si risolverebbe in sostanza in un addebito esclusivamente di tipo soggettivo, in violazione del fondamentale principio di materialità. In altre parole, la Corte Federale di Appello avrebbe accertato, facendone la base del proprio percorso argomentativo, un mero atteggiamento psicologico a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la dimostrazione dell’effettiva commissione di alcuna operazione artefatta, come invece ipotizzato nell’atto di deferimento. In conclusione, quella che viene descritta e addebitata nella decisione impugnata è una 'preordinata intenzione' (integrante addirittura un 'sistema fraudolento in partenza'), priva però di manifestazione esteriore in effettive e specifiche operazioni con valori sovrastimati; ii) sarebbe stato addebitato un asserito illecito ex art. 4 CGS FIGC per un fatto estraneo a tale previsione normativa (peraltro, in un ordinamento in cui compaiono anche gli illeciti ex artt. 30, che disciplina l’illecito sportivo e, dunque, la fraudolenta alterazione di una competizione, e 31 CGS FIGC, che punisce le violazioni in materia economica a causa di alterazione o falsificazione di documentazione), in violazione del fondamentale principio di legalità. In altri termini, a fronte della contestazione da parte della Procura Federale degli artt. 6 e 31 CGS FIGC, la CFA avrebbe creato un illecito ex art. 4 CGS ibrido, sommando una parte del fatto tipico ex art. 31 - ossia Pag 44 l’asserita falsificazione contabile - con una parte della fattispecie di illecito sportivo ex art. 30, ossia l’evento di alterazione del risultato sportivo", prosegue la nota.