-15 Juve, le motivazioni sulla penalità annullata
"Con riferimento al merito rescissorio, la Corte Federale ha distinto le posizioni riguardanti la Juventus F.C. S.p.A. e i relativi amministratori e dirigenti rispetto a quelle delle altre squadre, considerando le evidenze dimostrative ai primi riferibili le quali, secondo la Corte Federale d’Appello, «connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato. Proprio con riguardo alla FC Juventus S.p.A., il quadro probatorio che si è già citato ai fini del giudizio rescindente ha carattere inequivocabile rispetto agli scopi del processo sportivo». La Corte - considerando che le predette considerazioni portano ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della FIGC impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19) - ha così concluso: «Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d'appello»", si legge sempre nella nota del Coni.
La posizione della Juventus: la nota del Coni
"La valutazione di accoglimento parziale dei ricorsi n. 17/2023 e n.18/2023, proposti dagli amministratori non esecutivi in relazione all’assetto sanzionatorio applicato dal Giudice Federale d’Appello, riverbera effetti anche sulla posizione della società Juventus F.C. S.p.A. nella specifica fattispecie contestata, rilevante conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 CGS FIGC, il quale sancisce il principio della responsabilità della società non solo per l’operato di chi la rappresenta, ma anche per l’operato dei dirigenti, dei tesserati e degli ulteriori soggetti individuati all’art. 2, comma, 2, del medesimo Codice. Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus F.C. S.p.A. risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus F.C. S.p.A.", conclude la nota. Il riferimento è al passaggio in cui i giudici, in merito all'accoglimento dei ricorsi dell'allora vicepresidente bianconero Pavel Nedved, e degli ex membri indipendenti del cda bianconero Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, argomentano: "Ulteriore e diverso profilo che - ad avviso del Collegio - rileva ai fini dell’accoglimento dei ricorsi dei Consiglieri di Amministrazione privi di deleghe della Juventus F.C. S.p.A., con riferimento alle condotte ai medesimi ascritte ed alle sanzioni personali irrogate, afferisce alla struttura societaria, all’operatività ed alle modalità ed ai sistemi di vigilanza e controllo cui è sottoposta la società ricorrente, che, peraltro, è quotata nei mercati regolamentati ai sensi del Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998), e dei relativi regolamenti attuativi, che determina un sistema di gestione societaria articolato".